Italian Court of Cassation dismisses appeal, ruling territorial jurisdiction is not exclusive and must be raised by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by 2 EMME S.R.L. against a territorial jurisdiction ruling by the Tribunal of Sassari. The appellant argued that the Tribunal should have raised its own jurisdictional incompetence ex officio because the contract contained an exclusive forum clause, and that the Tribunal missed the deadline for raising the objection. The court held that exclusive forum clauses create derogated, not inderogable, jurisdiction, meaning the court cannot raise the issue on its own initiative and must wait for the opposing party to plead it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, 29, 38 c.p.c.; Exclusive forum clauses establish derogated jurisdiction which is not inderogable and cannot be raised ex officio by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15082-2021 proposto da: 2 EMME S.R.L. 02232080909, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO MANDRAS; - ricorrente - contro UNICREDIT LEASING S.P.A. 03648050015, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 04/05/2021; )12,02- G udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DO EI. ANNA MARIA SOLDI che visto l'art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. Rilevato che: 2 EMME SRL ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza resa, in data 4 maggio 2021, dal Tribunale di Sassari, formulando due motivi. Deposita memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c. Unicredít Leasing SPA. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, chiede l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente adduce di aver contenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, Unicredit Leasing SPA, la quale aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria stipulato dalla convenuta con la Progest di Massimiliano Mura, cedutole in data 5 marzo 2010, contestando, in via principale, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione, in particolare, sostenendo che l'inadempimento non aveva í caratteri di cui all'art. 1455 c.c., e chiedendo la compensazione del credito della concedente con quello proprio derivante dalle variazioni dell'Euribor e, in via subordinata, domandando l'accertamento della nullità di talune clausole del contratto.
Unicredit Leasing SPA, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, rilevando che l'art. 26 delle condizioni generali di Ric. 2021 n, 15082 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- contratto, accettato dall'attrice, prevedeva espressamente la competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano per ogni controversia nascente dal contratto. Con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando la competenza del Tribunale di Milano e assegnando alle parti tre mesi per la riassunzione.
Considerato che: 1.Con il primo motivo 2EMME SRL lamenta la violazione degli artt. 28, 29, 38, 70 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2 e n. 4 c.p.c. e la violazione degli artt. 38 e 167 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La censura attinge la statuizione con cui il Tribunale ha rilevato che la volontà delle parti espressa nell'art. 26 delle condizioni generali di contratto era indubbia circa la indicazione del foro di Milano come esclusivo e che pertanto avrebbe potuto essere «rilevata d'ufficio entro la prima udienza e che all'udienza del 24.3.2021 (prima udienza) il giudice si è riservato di decidere».
Secondo la ricorrente, essendosi Unicredit Leasing costituita tardivamente, cioè il giorno prima dell'udienza del 19 novembre 2020, le eccezioni in senso stretto sollevate nell'atto difensivo avrebbero dovuto essere considerate inammissibili anche d'ufficio. Non solo: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rilevabile d'ufficio la incompetenza territoriale, perché l'art. 38, comma 3, c.p.c. ammette la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale esclusivamente nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., tra i quali - art. 70, nn. 1,2,3 e 5 c.p.c., esecuzione forzata, opposizione alla stessa, ecc. - non rientra quello in esame.
Ric. 2021 n. 15082 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- A monte della decisione erronea vi sarebbe l'assimilazione del concetto di competenza esclusiva, di cui all'art. 29 c.p.c. - che richiede la forma scritta e la previsione dell'esclusività del foro prescelto in deroga - a quello di competenza inderogabile, il quale rappresenta un limite legale, derivante da ragioni di ordine pubblico, alla libertà delle parti. 2.Con il secondo motivo la ricorrente imputa all'ordinanza impugnata la violazione degli artt. 28 e 38, comma 1 e 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
In via subordinata rispetto alle censure formulate con il motivo precedente, la ricorrente lamenta che il giudice abbia considerato quella del 24 marzo 2021 come la prima udienza di comparizione; invece, la prima udienza di comparizione ci sarebbe stata il 19 novembre 2021, quando il giudice, anziché decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, si era riservato di farlo ed aveva sciolto la riserva in occasione dell'udienza del 24 marzo 2021. Pertanto, avrebbe superato lo sbarramento - quello della prima udienza di comparizione - stabilito dall'art. 38, comma 3, c.p.c., a nulla rilevando il fatto che l'eccezione fosse stata sollevata anche dalla parte, posto che detta eccezione avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset, perché tardiva.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il foro convenzionale stabilito dalle parti, per giurisprudenza consolidata, dà vita ad una ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, anche quando sia stato definito come esclusivo (art. 29 c.p.c.) (cfr. Cass.21/08/1998, n. 8316). Sicché non vi erano i presupposti affinché il giudice richiedesse il regolamento d'ufficio, non venendo in rilievo né una ipotesi di competenza inderogabile (e Ric. 2021 n. 15082 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -4- funzionale) ratione materiae né una ipotesi di competenza inderogabile ratione loci, di cui all'art. 45 c.p.c. (cfr.
Cass.11/10/2016, n. 20478). È appena il caso di rilevare che il giudice a quo ha ritenuto erroneamente che la prima udienza fosse quella del 24 marzo 2021, omettendo di considerare che c'era già stata l'udienza del 19 novembre 2021 nel corso della quale avrebbe dovuto, ove ve ne fossero stati i presupposti, rilevare d'ufficio la incompetenza piuttosto che procrastinare la decisione, riservandosi di decidere (Cass. 29/10/2019, n. 27731). 4.Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari. PQM La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sassari e condanna Unicredit Leasing SPA al pagamento delle spese, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2021 della Sesta Sezione civile, Sottosezione Terza, della Corte di Ca