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Ordinanza — n. 2118/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and lack of specific grounds under Art. 363 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline and lacked specific grounds under Article 363 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding the causal link between falling debris and his injuries, but the Supreme Court emphasized that assessing the weight of testimonial evidence is exclusively the duty of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the liability claim under Article 2051 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 3 c.p.c.; Art. 2051 c.c.: The cassation court cannot substitute its judgment for the trial judge's evaluation of evidence or the causal link between a thing in custody and the damage, as this falls within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility late filing causal link thing in custody evaluation of evidence lesione al piede diritto al risarcimento danni difetto di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per non aver la Corte d'Appello applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra ikdanno subito e il bene.
Art. 2051 c.c.
Francesco Stanisci convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il Condominio del Villaggio Fatamorgana al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima per l'omessa manutenzione degli stabili ex art. 2051 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Art. 2697 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
art. 2051 c.c
Francesco Stanisci convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il Condominio del Villaggio Fatamorgana al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima per l'omessa manutenzione degli stabili ex art. 2051 c.c.
art. 96 c.p
964/2016 del 18 marzo 2016 rigettò la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, rigettò altresì la domanda ex art. 96 c.p.c.
art. 2697 c.c
art. 2699 c.c
4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2699 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497
Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1593-2021 proposto da: STANISCI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. SALVINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SIMEONE; - ricorrente - contro CONDOMINIO del VILLAGGIO FATAMORGANA DI PULSANO; - intimato - avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Francesco Stanisci convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il Condominio del Villaggio Fatamorgana al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima per l'omessa manutenzione degli stabili ex art. 2051 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Espose in particolare che mentre attraversava a piedi un corridoio del complesso condominiale venne colpito da pezzi di intonaco e cemento, distaccatisi dalla parete, e nel tentativo di evitarli scivolò a terra riportando gravi lesioni. Si costituì in giudizio il Condominio del Villaggio Fatamorgana contestando la domanda attorea e domando la condanna dell'attore ex art.96 c.p.c. Istruita la causa, mediante interrogatorio foiniale dello Stanisci ed escussione dei testi, il Tribunale di Taranto con sentenza n. 964/2016 del 18 marzo 2016 rigettò la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, rigettò altresì la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto condannando lo Stanisci alla refusione della metà delle spese di lite.

2. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 121/2020 del 27 marzo 2020 ha rigettato l'appello proposto da Francesco Stanisci, ritenendo condivisibili le considerazioni del Tribunale circa il difetto di prova sull'an debeatur. Ha altresì rigettato l'appello incidentale proposto dal Condominio del Villaggio Fatamorgana avente ad oggetto la condanna dello Stanisci per lite temeraria non avendo il Condominio addotto alcun motivo per contrapporre alle argomentazioni svolte dal giudice, altre, finalizzate ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.

3. Avverso tale decisione Francesco Stanisci propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che:4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per non aver la Corte d'Appello applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra ikdanno subito e il bene. Sostiene 4Z altresì che, a prescindere dalle diposizioni testimoniali, il fatto storico della caduta non sia stato contestato da controparte e ciò sarebbe sufficiente per raccoglimento della richiesta risarcitoria. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta una "non corretta valutazione delle prove testimoniali" sostiene, infatti, che a prescindere dalla divergenze delle dichiarazioni dei testi sul momento e le modalità della caduta, circostanze che possono comunque essere desunte dal contesto spazio-temporale, entrambi avevano confermato il medesimo fatto e cioè che egli era caduto a terra.

Irrilevanti sarebbero, inoltre, gli di inattendibilità dei testi rinvenuti dal giudice di merito. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2699 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere contraddittorie le circostanze riportate dal certificato del pronto soccorso e la successiva rettifica.

5. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dì controllarne rattendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Orbene, nel caso di specie, non si rivengono vizi di alcun genere nella motivazione del giudice di merito che appare logica ed esaustiva. La Corte d'Appello, infatti, ha esaminato il materiale istruttorio ed ha evidenziato, sia con riferimento alle deposizioni dei testi Lemma e Dinoia che con riferimento al verbale di pronto soccorso le molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l'assenta caduta dei calcinacci.

Del resto non può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito. In buona sostanza, ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, pertanto, non può essere oggetto di critica in questa sede.

6. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cas