Italian court dismisses appeal on procedural grounds, remanding tax dispute to regional tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Naples against a regional tax commission decision. The court found that the procedural requirements for resolving the case in a chamber session were not met due to the complexity of the dispute involving cumulative taxes. Consequently, the matter was remanded to the Regional Tax Tribunal for public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.: When the complexity of a case prevents immediate chamber resolution, the appeal is dismissed and the procedure is remanded to the lower tribunal for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17346/2020 R.G., proposto DA il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Ferrari, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luca Leone, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "ELPIS S.r.l.", in liquidazione, con sede in Napoli, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Micelisopo, elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Antonio Castiello, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE NONCHÉ la "2000 Pubblicità S.r.l.", con sede in Napoli, in persona dell'amministratore unico pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 7 ottobre 2019 n. 7547/27/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, anche in considerazione della particolare complessità della controversia (cumulabilità dell'imposta di pubblicità con il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; visti gli artt. 375, comma 2, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.;
P.T.M.
1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 4 novembre 2021. Dott. A i DEPO