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Ordinanza Interlocutoria — n. 2102/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 2102/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2102/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8384-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BATTAGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5093/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 2102/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BATTAGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5093/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali calcolo e tasso di rimborso pagamenti rateali imputazione dei pagamenti rimborso fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8384-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BATTAGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5093/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA 1 Battaglia Giovanni, quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di C 7.337,52, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr. 606/5/2017 depositata il 22.02.2017 e passata in giudicato non essendo stata impugnata in Cassazione L'Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art 16 octies del d.l. nr. 91/2017, convertito in I. 123/2017 erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato. 3.In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate il pagamento della residua metà oltre interessi dalla domanda di rimborso ; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i Ric. 2020 n. 08384 sez.

MT - ud. 21-10-2021 -2- conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1 .Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare al caso di specie lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni 2.

La causa, avuto riguardo pendenza del giudizio di costituzionalità sulla questione sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avente ad oggetto la normativa da applicare alla presente controversia, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza. PQM Ric. 2020 n. 08384 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre ;DEP0SITATA ltd "LER% Ci