Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2099/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remitted for public hearing due to lack of admissibility under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal without a merits decision, ordering it to be remitted to the Fifth Section for a public hearing. The authority argued that the lower court erred in ordering full payment of tax refunds despite new laws limiting reimbursement amounts. The Court held that the lower court correctly applied the principle that new laws limiting execution do not affect the substantive right established by the final judgment, thus the appeal lacked admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: New laws limiting tax refund execution do not invalidate the substantive right established by a final judgment, rendering appeals based solely on this violation inadmissible for summary decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund execution final judgment principle procedural admissibility new legislation impact remittal for public hearing ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190
06-10-2021 -2- 1.Con l' unico motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art.
Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91
Costituitasi nel giudizio d'ottemperanza proposto dal ricorrente, l'Amministrazione ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del d.l.
Art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002
123, e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell'intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile.
art. 380-bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è instaurato il contraddittorio camerale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227
06-10-2021 -3- (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213
227; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640
6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640); cosicché le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le altre: Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846
1640); cosicché le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le altre: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300
2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192
1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393
2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393).
Generato dall'IA
Sentenza — n. 27710/2022 — snciv
Cassation court rules tax refund execution must fully honor judicial debt without administrative deductions.
Ordinanza — n. 4929/2023 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling tax tribunal refund orders lack immediate enforceability until final judgment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 8258/2022 — snciv
Italian Court dismisses tax agency appeal, remanding case to resolve budget limit conflicts. The court found the lower court's refusal to apply a 50% reimbursement cap correct. The decision prioritizes judicial independence over administrative budget constraints. The case involves a taxpayer seeking full tax refunds against a government cap. The court ruled that administrative budget limits cannot override established legal rights. The case highlights the tension between fiscal policy and judicial enforcement. The outcome requires a new hearing to address the specific budgetary issue. The court emphasized the need for consistent interpretation of tax laws. The decision ensures taxpayers' rights are not arbitrarily restricted by budget. The remand allows for a proper examination of the financial constraints.
Ordinanza — n. 28660/2021 — snciv
Court dismisses tax authority appeal, allowing full tax refund despite budget caps due to conflicting legal principles.
Ordinanza — n. 22408/2023 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling partial payment does not constitute acquiescence to favorable first-instance judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17345-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CANTONE CLAUDIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO LI ROSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6204/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui all'epigrafe della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3416/16/2016, depositata dal medesimo organo giudicante il 4 ottobre 2016, aveva riconosciuto a Claudio Cantone il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi nel giudizio d'ottemperanza proposto dal ricorrente, l'Amministrazione ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. Sulla proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è instaurato il contraddittorio camerale. Considerato che: Ric. 2020 n. 17345 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- 1.Con l' unico motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16- octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell'intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile.

Preliminarmente, il Collegio rileva che nella G.U. del 14 luglio 2021, n. 28, sono state pubblicate le ordinanze (n. 104 e n. 105 del 2021) del 9 ottobre 2020 della C.T.P. di Siracusa, che, in sede di ottemperanza tributaria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e al contempo rende incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra metà: per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 23 della Costituzione.».

La relativa problematica appare correlabile alla materia qui controversa, ove si tenga conto dell' orientamento di questa Corte, secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo Ric. 2020 n. 17345 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640); cosicché le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le altre: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393).

Pertanto si rileva l'opportunità della rimessione del ricorso alla V sezione di questa Corte, per la trattazione nella pubblica udienza, non ravvisandosi i requisiti per provvedere in questa sede ex art. 380 bis cod. proc. civ., neppure in relazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso di cui alla memoria del controricorrente. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre