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Ordinanza Interlocutoria — n. 2098/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court due to lack of decisive evidence on res judicata and standing issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2098/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the public hearing of the Fifth Section because the first ground for cassation lacked decisive evidence regarding the admissibility of the tax agency's counsel. The tax agency challenged a regional tribunal's decision that declared its appeal inadmissible due to the use of a private lawyer, while the taxpayer argued that res judicata barred the appeal. The court declined to rule on the merits, noting that the lower court failed to definitively resolve the external and internal res judicata exceptions raised by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 11, para. 2, 12, para. 1, and 15, para. 2-sexies of D.Lgs. 546/1992; Art. 182, para. 2 of the Code of Civil Procedure: The Court of Cassation may remit a case when the lower court's decision on a ground for cassation does not provide decisive evidence on the existence of res judicata or the standing of the parties, preventing a final ruling on the merits.

Parole chiave

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res judicata tax appeal private counsel standing to sue remittitur litisconsortium interest in litigation lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 11, para. 2 of D.Lgs. 546/1992
Art. 12, para. 1 of D.Lgs. 546/1992
Art. 15, para. 2-sexies of D.Lgs. 546/1992
Art. 182, para. 2 of the Code of Civil Procedure
civ., la violazione dell'art. 182, secondo comma, cod.
Art. 335 of the Code of Civil Procedure
Art. 380-bis of the Code of Civil Procedure
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5826-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI SARLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI DELLA FARNESINA, 144, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MADIA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA FORLANI; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 5918/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l'appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che (previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate) aveva accolto il ricorso di Luigi Di Sarli avverso l'intimazione di pagamento relativa al presupposto avviso d'accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva di cui all'anno d'imposta 2007.

Infatti, con la sentenza in questione, la CTR ha previamente riunito, ex art.335 cod. proc. civ., gli appelli separatamente proposti dall'Agenzia delle entrate-riscossione e dall'Agenzia delle entrate avverso la medesima sentenza di primo grado, ed ha quindi rigettato quello dell' Agenzia delle entrate e dichiarato inammissibile quello dell'Agenzia delle entrate- riscossione, per essersi quest'ultima costituita tramite un difensore del libero foro. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria, eccependo in entrambi gli atti la carenza d'interesse sopravvenuta della ricorrente, sia per essersi formato il giudicato in ordine alla rideterminazione della pretesa tributaria operata dalla sentenza qui impugnata, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto a sua volta ricorso per cassazione avverso il capo della stessa, con il quale è stato rigettato il suo appello nel merito; sia per essersi formato Ric. 2020 n. 05826 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- il giudicato sulla sentenza della medesima CTR n. 339/05/2016, depositata il 12 aprile 2017, che aveva determinato in misura ridotta i ricavi relativi all'avviso d'accertamento in questione. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione «degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 22/2016, nonché art. 4- nonies del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019».

Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l'Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro. 2.Con il secondo motivo (proposto dalla ricorrente in subordine al mancato accoglimento del primo), la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.; e degli artt. 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992, per non averle il giudice a quo concesso un termine per regolarizzare la sua costituzione. 3.Ritiene il Collegio che sebbene sulla problematica oggetto del primo motivo sussista il consolidato orientamento di legittimità di cui alla proposta di accoglimento formulata dal relatore, non emerga tuttavia l'evidenza decisoria in ordine alle questioni sollecitate dalle eccezioni della controricorrente, relative al giudicato esterno ed a quello interno al giudizio (ma Ric. 2020 n. 05826 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- formatosi nei confronti di altra parte), anche sotto il profilo dell' eventuale litisconsorzio processuale (con ogni correlata conseguenza in caso di mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle entrate), e comunque della persistenza o meno dell'interesse della ricorrente. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla pubblica udienza della V sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Presidente Dott. Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELL