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Ordinanza — n. 2080/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of jurisdiction when judge decides merits without inviting parties to conclude.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco De Benedetti Consulting's appeal inadmissible regarding a jurisdictional objection raised against a default judgment issued by the Turin court. Although the contract designated Treviso as the competent forum, the Turin judge reserved jurisdiction, decided on the merits without inviting the parties to submit final conclusions, and proceeded to the substance of the case. The court ruled that such a decision, lacking a clear and definitive resolution of the jurisdictional issue, cannot be challenged via a regulation of jurisdiction under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 28 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: A monocratic judge's decision affirming jurisdiction and ordering the continuation of the trial on the merits, without inviting parties to conclude, is inadmissible for a regulation of jurisdiction unless it conclusively and unequivocally resolves the jurisdictional question.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction monocratic judge decision inviting parties to conclude default judgment appeal Italian civil procedure opposizione al precetto esecutivo credito contestato trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 c.p.c.
Considerato che 4.-Il motivo di ricorso fa valere violazione deill'art. 28 c.p.c..
Art. 42 c.p.c.
art. 28 c.p
Considerato che 4.-Il motivo di ricorso fa valere violazione deill'art. 28 c.p.c..
art. 42 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 20449/2014
Cass. 1615/2017
Cass. 14223/2017
Cass. 11742/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17165-2021 proposto da: MARCO DE BENEDETTI CONSULTING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - rt-( contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR, 305, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CAMINO che chiede che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il proposto regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 17165 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-Marco De Benedetti Consulting ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo che gli è stato notificato da Amco spa, cessionario di un credito, che, nei riguardi del ricorrente, era vantato da Veneto Banca spa. Il credito ingiunto era maturato all'interno di una apertura di credito, garantita da fideiussione. 2.-Nell'opporsi a quel decreto ingiuntivo, Marco De Benedetti Consulting ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Torino, che ha emesso, per l'appunto, l'ingiunzione, in favore di quella del Tribunale di Treviso, indicato come competente nel contratto bancario. 3.-Il giudice monocratico, riservatosi su tale eccezione e sulla richiesta di provvisoria esecuzione, a scioglimento della riserva, ha affermato la propria competenza, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito. 3.1.- Questa decisione è impugnata da Marco De Benedetti Consulting con un solo motivo di ricorso, di cui chiede il rigetto la AMCO che si è costituita con controricorso.

Il PM ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Considerato che 4.-Il motivo di ricorso fa valere violazione deill'art. 28 c.p.c.. Secondo il ricorrente il giudice torinese non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale di Treviso, e non quello adito di Torino, era stato convenuto dalle parti come foro convenzionale, mediante la clausola contenuta nell'articolo 13 del predetto contratto. 5.-Il ricorso è inammissibile. 6.-Il giudice monocratico ha assunto riserva sulla eccezione di incompetenza, ed ha deciso senza invitare le parti a concludere, ma semplicemente sciogliendo la riserva e disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito: decisione dunque che non ha l'attitudine a definire la questione di competenza in maniera tale da poter essere impugnata con regolamento.

E' infatti principio di diritto che "anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione". (Cass.

Sez. Un. 20449/ 2014; Cass. 1615/ 2017; Cass. 14223/ 2017; Cass.11742/ 2021). 8.-11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif