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Ordinanza — n. 2078/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2078/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2078/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 355-2020 proposto da: QUICI MARIA LUCIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - Contro MANCINI PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 302/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 00355 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- t \-1\ Rilevato che Pasquale Mancini conveniva in giudizio Nicola Torzi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un pugno che indicava essergli stato sferrato dal convenuto; esponeva che vi era stata condanna da parte del giudice penale con statuizione risarcitoria favorevole, sia pure !generica, in favore del deducente, costituito parte civile, con provvisionale di 10 mila euro; aggiungeva che la Corte di appello penale aveva respinto il gravame, e questa Corte aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso; il Tribunale civile, quindi, accoglieva la domanda, detraendo dalla somma liquidata quella accordata a titolo di provvisionale;

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 2078/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso; difetta, infatti, l'asseverazione della copia analogica depositata della sentenza gravata, pubblicata telematicamente, così come, peraltro, della relativa relata telematica presente sempre in copia analogica, e della relata telematica della notificazione del ricorso; ne consegue l'improcedibilità a mente dell'art. 369, cod. proc. civ., a mente della giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Parole chiave

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prova informatica memoria illeggibile assunzione di prove a titolo cautelare allegazioni insufficientemente motivate copia di sicurezza diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 355-2020 proposto da: QUICI MARIA LUCIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - Contro MANCINI PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 302/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 00355 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- t \-1\ Rilevato che Pasquale Mancini conveniva in giudizio Nicola Torzi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un pugno che indicava essergli stato sferrato dal convenuto; esponeva che vi era stata condanna da parte del giudice penale con statuizione risarcitoria favorevole, sia pure !generica, in favore del deducente, costituito parte civile, con provvisionale di 10 mila euro; aggiungeva che la Corte di appello penale aveva respinto il gravame, e questa Corte aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso; il Tribunale civile, quindi, accoglieva la domanda, detraendo dalla somma liquidata quella accordata a titolo di provvisionale;

Torzi impugnava la decisione chiedendo, in particolare, l'attribuzione del concorso di colpa della controparte, in termini di provocazione, intromissione all'interno della sua abitazione in occasione dell'alterco e successivo scontro fisico, e dinamica della colluttazione; la Corte territoriale rigettava l'appello osservando, in specie, che i fatti erano stati definitivamente accertati dal giudice penale; avverso questa decisione ricorre per cassazione Maria Lucia Quici, quale erede di Nicola Torzi, articolando tre motivi; Rilevato che con i primi due motivi si prospetta l'insussistenza del giudicato sulla liquidazione del danno, e, nello specifico, l'errore della Corte di appello che, da una parte aveva affermato che il giudicato penale non impediva al giudice civile di accertare un concorso di colpa della persona offesa e danneggiata, e poi aveva invece concluso per la preclusione ad ogni verifica e conclusione diversa al riguardo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 185, cod. pen., 654, 651, 652, cod. peri., 1227, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di c:onsiderare che il nesso causale avrebbe dovuto essere accertato dal giudice civile secondo la disciplina civilistica, senza preclusioni riferibili all'accertamento penale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso; difetta, infatti, l'asseverazione della copia analogica depositata della sentenza gravata, pubblicata telematicamente, così come, peraltro, della relativa relata telematica presente sempre in copia analogica, e della relata telematica della notificazione del ricorso; ne consegue l'improcedibilità a mente dell'art. 369, cod. proc. civ., a mente della giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312, e succ. conf., con cui è stato chiarito che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico - priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio; cfr., sulla necessità di asseverare, in tali casi, anche il messaggio p.e.c. della notifica del ricorso, Cass., Sez.

U., 24/09/2018, n. 22438 e succ. conf.); non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese della parte intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica