Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2070/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by valid transaction agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously reached a valid transaction agreement. Fusis SRL, the appellant, had formally renounced the proceedings and accepted the counterparty's acceptance on November 22, 2021. Consequently, the court ruled that the legal action was extinguished prior to the final judgment on liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.c.; Art. 1956 c.c.: A transaction concluded by mutual agreement and formally deposited extinguishes the pending litigation, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
transaction agreement extinguishment of action inadmissible appeal mutual settlement formal renunciation responsabilità dell'appaltatore responsabilità del locatore imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 1956 c.c.
articolo 2053 c.c
Il condomìnio ha chiesto il risarcimento dei danni a vario titolo: sia in base al contratto di appalto, in cui la Fusis srl era committente dei lavori di demolizione e ricostruzione del proprio immobile, sia in base agli articoli 2049 e 2050 c.c., sia per responsabilità da rovina di edificio ex articolo 2053 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2020 proposto da: FUSIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO LA VIA, FERRUCCIO ORLANDI; - ricorrente - contro CONDOMINIO QUARENGHI sito in BERGAMO VIA QUARENGHI N. 34, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MAZZETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 14316 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-Il Condominìo Quarenghi (di via Quarenghi, 34 , Bergamo), ha subìto danni dai lavori effettuati sull'immobile adiacente lì suo dalla società Fusis srl, proprietaria della costruzione confinante, e che aveva dato in appalto ad un'impresa di costruzione la demolizione e ricostruzione del proprio immobile. Il condomìnio ha chiesto il risarcimento dei danni a vario titolo: sia in base al contratto di appalto, in cui la Fusis srl era committente dei lavori di demolizione e ricostruzione del proprio immobile, sia in base agli articoli 2049 e 2050 c.c., sia per responsabilità da rovina di edificio ex articolo 2053 c.c. Giudice di primo grado ha qualificato la domanda come di responsabilità da appalto, ma ha ritenuto che non potesse condannarsi al risarcimento l'appaltante- committente in difetto di prova di una sua ingerenza nella esecuzione dei lavori.

Invece, il Giudice di appello ha ritenuto che non di responsabilità da appalto, bensì di responsabilità per rovina di edificio dovesse trattarsi, ed ha ritenuto dunque responsabile la convenuta, in quanto proprietaria dell'edificio da cui i danni sono provenuti. 3.-Ricorre qui quest'ultima, ossia la Fusis, srl con due motivi. Resiste con controricorso il Condominio. Considerato che 4.-Con atto del 22 novembre 2021, la Fusis srl, premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte, formalizzato in un atto di transazione, ha depositato rinuncia agli atti, con annessa accettazione della controparte.

P.Q.M.

La corte dichiara l'estinzione del pro