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Ordinanza — n. 2027/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility citing failure to challenge merits and generic cost complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2027/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had ruled that a property transfer was ineffective because it prejudiced creditors' rights by blocking the seizure of the building. The appellant failed to adequately challenge the factual findings or the legal reasoning regarding the third party's participation in the fraud. Consequently, the court rejected the arguments as they did not meet the strict requirements for cassation under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; 13 co. quater d.P.R. 115/2002; Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.: Appeals must specifically attack the facts or legal reasoning of the lower court; generic complaints about costs or requests for a re-examination of merits without new evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal action pauliana creditor's rights property transfer costs of litigation realizzazione forzata di immobili garanzia pignoratizia restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo- violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e 13 co.
13 co. quater d.P.R. 115/2002
e 13 co. quater d.P.R. 115/2002 in relazione all'art.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia erroneamente collegato l'atto revocato con l'espropriazione forzata promossa da altro creditore e nell'ambito della quale l'Italfondiario aveva svolto intervento.
Art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co.
Art. 54, co. 1 lett. b) del d.l. 22/6/2012 n. 83
come modificato dall'art. 54, co.
art. 2901 c.c
a) la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 91 c.p
Con il terzo motivo- violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3, n. 359 dell'11/1/2018
4 c.p.c., miffinivi per i quali si chiede la cassazione (Cass. 3, n. 359 dell'11/1/2018, Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015
359 dell'11/1/2018, Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015;
Cass., 1, n. 22_478 del 24/9/2018
Cass., 1, n. 22_478 del 24/9/2018)a- 4."t 14:3 '1-}eits""" ;If‘d11‘.4 CIL q/t/R.e att/R.
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Testo completo

la seguente C u e ORDINANZA sul ricorso 18934-2020 proposto da: OTTAVINO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA QUINTO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 44, presso lo studio dell'avvocato LUCA VOLPE, avvnicolaquinto01,©pec.ordineavvocatitrani.it - ricorrente — contro ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA PUTIGNANO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, pec: anna.putignano©leg?dmailjt - controricorrente - 7,0,1 contro OTTAVINO GIUSEPPE, CILIBERTI ANTONIA; - intimati - avverso la sentenza n. 426/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata delf/Y1/07/2021 da! Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.La società Italfondiarìo SpA (di seguito Italfondiario) in qualità di procuratrice della società Castello Finance s.r.l. (di seguito Castello Finance), allegando di essere creditrice dei coniugi Giuseppe Ottavino e Antonia Ciliberti per un saldo debitore di un conto corrente intestato ad Ottavino e garantito da fideiussione della moglie, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, i due coniugi (debitori alienanti) e la figlia Maria Francesca Ottavino (terza acquirente) per sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita del suolo edificatorio sito in Adelfia in via Bellini di mq 116.

2. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 9/12/2016, accolse la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiarò l'inefficacia del suddetto atto di trasferimento immobiliare nei confronti del creditore. La Corte d'Appello di Bari, adita con distinti atti di appello da Maria Francesca Ottavino e dai coniugi Ottavino-Ciliberti, con sentenza del 24/2/2020, ha rigettato entrambi i gravami ritenendo, per quanto ancora qui di interesse:

a) la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. in quanto l'atto aveva pregiudicato le ragioni creditorie indipendentemente dal fatto che i creditori avessero svolto un'azione esecutiva sull'intero patrimonio immobiliare dei debitori senza interessare la particella oggetto di revocazione;

b) l'eventus damni era da considerarsi in re ipsa perché l'atto dispositivo aveva reso impossibile procedere alla vendita del fabbricato pignorato;

a) Quanto all'elemento soggettivo, atteso che il credito era anteriore all'atto dispositivo, era sufficiente la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi creditori, non rilevando, viceversa, il consilium fraudis del terzo ma la sola partecipati° fraudis, desumibile in via presuntiva, dal vincolo di parentela tra le parti, dalla loro coabitazione, dalla divergenza tra prezzo pattuito e prezzo di mercato nonché dalla tempìstica dell'atto dispositivo rispetto a I I 'espropriazione forzata utun4w,44, ,QA-m. ~v) /ì' t smARA)-G-t thqx i'mksrurag, teik. q gtt4'~y#44. ..

3. Avverso la sentenza Maria Francesca Ottavino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. vt,et Ha resistito la società Italfondiario SpA con controricorso. / 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia erroneamente collegato l'atto revocato con l'espropriazione forzata promossa da altro creditore e nell'ambito della quale l'Italfondiario aveva svolto intervento.

A dire della ricorrente tale collegamento era erroneo perché sulla particella oggetto di disposizione non era stato effettuato alcun pignoramento, a riprova del fatto che i creditori avevano consapevolmente limitato la procedura esecutiva ad altri beni perché stimata sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie. Dunque mancava l'eventus damni e la scientía fraudís dei debitori, così come il consilíum fraudis, non potendo ipotizzarsi in capo alla figlia, terza acquirente, un'intenzione speculativa mancante nei genitori.

2. Con il secondo motivo - illogicità e contraddittorietà della motivazione di cui alla sentenza n. 426/2020 della Corte d'Appello di Bari per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -la ricorrente prospetta la illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver posto il collegamento tra l'espropriazione forzata su altri beni e l'atto di disposizione patrimoniale sulla particella venduta, senza avvedersi che proprio quella circostanza di fatto - avvenuta esecuzione su beni diversi da quelli oggetto di disposizione patrimoniale - avrebbe dovuto condurre la Corte di merito ad escludere la sussistenza di alcun pregiudizio alle ragioni creditorie.

3. Con il terzo motivo- violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e 13 co. quater d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente si duole della condanna alle spese del grado. 1-3 Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. I primi due motivi hanno carattere fattuale e sono volti a sollecitare questa Corte ad un riesame deì presupposti dell'actio pauliana, rimessa alla valutazione del giudice del merito. Le censure neppure attingono adeguatamente le rationes decídendi dell'impugnata sentenza la quale, considerata la conseguenzialità anche temporale tra la procedura dì espropriazione forzata promossa su altri beni dei debitori e l'atto di disposizione patrimoniale, ha correttamente rilevato che quest'ultimo, di fatto, aveva impedito il pignoramento su una parte del complesso immobiliare e dunque aveva paralizzato l'azione esecutiva, da ciò traendo conferma circa il carattere pregiudizievole del trasferimento, la consapevolezza, da parte dei debitori, di ledere la garanzia patrimoniale del credito e la Indefettibile consapevole partecipazione anche della figlia, terza acquirente.

A fronte di tale puntuale accertamento la ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza invero sottoporre a critica l'impugnata sentenza. Ulteriore profilo di inammissibilità è da ravvisarsi nel secondo motivo di ricorso là dove la ricorrente prospetta vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione che non sono più presenti nel perimetro dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. come modificato dall'art. 54, co. 1 lett.

b) del d.l. 22/6/2012 n. 83, convertito in I. 7/8/2012 n. 134, applicabile ratione temporis. Il terzo motivo, relativo alla statuizione di condanna alle spese, è anch'esso palesemente inammissibile, perché non costituisce idoneo esercizio del diritto di impugnazione: ricorrente si limita p.o- a censurare, in modo del tutto generico, la statuizione di condanna alle spese, che il giudice del merito ha correttamente correlato alla soccombenza, senza neppure indicare, con ciò violando l'art. 360, co. .0.e, 1 n. 4 c.p.c., miffinivi per i quali si chiede la cassazione (Cass. 3, n. 359 dell'11/1/2018, Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015;

Cass., 1, n. 22_478 del 24/9/2018)a- 4."t 14:3 '1-}eits""" ;If‘d11‘.4 CIL q/t/R.e att/R. ?ttnyX tok et 1414' TU- g1/42~ / 6KA tIMIZkO 0~ TU/Q..44 4. a -Lt.„ Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a parte dekricorrente di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.600 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,i da parte della ricorrente, dell'ulter4re importo a titolo di contributo unificato pari a quello ,,tr~t - il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezi