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Ordinanza — n. 1978/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses prescription claim but allows appeal on omitted first-instance litigation costs ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first ground alleging a violation of the five-year prescription period for tax penalties, finding the applicant failed to prove the procedural phase where the documents were produced. Conversely, the court allowed the second ground regarding omitted first-instance litigation costs because the Regional Tax Commission failed to explicitly rule on them despite the partial appeal success. Consequently, the contested judgment was partially annulled and remanded to the Regional Tax Commission to address the costs issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 2946 and Art. 2953 of the Civil Code: The five-year substantive prescription for tax penalties does not automatically extinguish the corresponding tax debt unless the actio iudicati is prescribed; however, a judgment failing to explicitly rule on first-instance litigation costs constitutes a procedural defect requiring remand.

Parole chiave

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tax prescription period actio iudicati litigation costs omitted ruling remand to appellate court procedural defect tax penalties procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
2.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
2.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 2946 of the Civil Code
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2946 cod.
Art. 2953 of the Civil Code
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.».
D.L. n. 119 del 2018, converted by Law n. 136 del 2018
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 2946 cod. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale dell' Irpef e dell' Iva.
art. 2946 c.c
131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendo applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art.
art. 2953 c.c
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.».
art. 2953 cod. civ
Infatti, tale arresto non afferma che la prescrizione sostanziale di qualsiasi tributo sia ex se necessariamente quinquennale, ma esclude che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione determini ex art. 2953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14244 del 2021
Infine, il precedente di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14244 del 2021) ulteriormente citato dalla ricorrente nella memoria ha per oggetto in realtà diritti camerali, crediti che, per quanto già rilevato, non sono in questo giudizio oggetto del ricorso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26214-2020 proposto da: VALENTE MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGIA D'AMICO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controkicorrente - avverso la sentenza n. 46/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Valente Monica propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto solo parzialmente il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della medesima contribuente contro gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle. La CTR ha così disposto: «In parziale accoglimento dell'appello dichiara l'ammissibilità del ricorso introduttivo e in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritta la pretesa tributaria con riferimento al credito di cui alla cartella esattoriale n. 13620100014734876.

Rigetta per il resto. Dichiara compensate le spese.». L'Agenzia delle Entrate-riscossione si è costituita con controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, va dato atto che la controricorrente Agenzia delle entrate -riscossione ha dedotto (cfr. pag. 3 del controricorso) che due delle cartelle di pagamento controverse Ric. 2020 n. 26214 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- (la n. 13620100004 e la 13620100004636086) sono state oggetto di annullamento e discarico amministrativo ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018 ( stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).

Pertanto, con riferimento esclusivo alle predette cartelle, come dedotto dallo stesso concessionario per la riscossione, è cessata la materia del contendere. 2.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale dell' Irpef e dell' Iva. 2.1. Il motivo è inammissjbile. Infatti, nel ricorso non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, siano stati prodotti in giudizio gli estratti di ruolo in questione, le cartelle di pagamento da essi presupposte e le notifiche dalle quali, secondo la stessa ricorrente (pag. 6 del ricorso), sarebbe decorso il termine di prescrizione .

Tanto meno, nel corpo del ricorso, sono riprodotti, neppure per estratto, i predetti documenti. Né, in calce al ricorso, viene data puntuale menzione della loro allegazione specifica alla stessa impugnazione. Non risulta quindi adempiuto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777;

Cass.18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Ric. 2020 n. 26214 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire «detta disposizione, oltre a richiedere l'indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.. [...] In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.» (Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione). 2.2. Il motivo è inoltre comunque infondato in diritto. Invero la ricorrente «si duole del fatto che la CTR Toscana abbia inopinatamente respinto l'eccezione di prescrizione dei debiti tributari Irpef ed Iva iscritti a suo carico» (pag. 6 del ricorso), quindi (come risulta anche dalla descrizione dell'oggetto del giudizio, a pag. 1 del ricorso; dalla sintesi del primo motivo di ricorso, alla successiva pag. 2; dal riferimento al «carico tributario Irpef ed Iva», a pag. 5), la censura attinge esclusivamente la prescrizione dei «tributi Irpef ed Iva» (pag. 2 del ricorso), non anche quella di crediti derivanti da imposte diverse, né comunque le sanzioni e gli accessori.

Pertanto ( anche in considerazione della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione), sanzioni ed accessori non sono oggetto del motivo, così come non lo è il credito relativi ai diritti della Camera di commercio ( sul quale peraltro la sentenza impugnata, pur dando atto che era oggetto di una delle cartelle, non si è pronunciata, essendosi limitata a decidere sulla «tassa sui rifiuti» e sui «tributi erariali» e non Ric. 2020 n. 26214 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- essendo configurabile dal resto della decisione un rigetto implicito per tale specie di credito, con la conseguenza che la contribuente avrebbe dovuto in ipotesi impugnare la sentenza sul punto eventualmente per omessa pronuncia).

Tanto premesso, con riferimento all'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai tributi Irpef ed Iva, questa Corte ha già chiarito che «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendo applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020). Nello stesso senso di è detto che « In tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertarriento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c. c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi Ric. 2020 n. 26214 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -5- una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33266 del 17/12/2019; conforme, ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007). Pertanto, in generale, « Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.» (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019). Tale conclusione, a differenza di quanto pare sostenere la ricorrente, non è in contrasto con Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 ( né con Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8719 del 2020, pure citata nella memoria dalla ricorrente) secondo la quale « Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o Ríc. 2020 n. 26214 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -6- amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.». Infatti, tale arresto non afferma che la prescrizione sostanziale di qualsiasi tributo sia ex se necessariamente quinquennale, ma esclude che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione determini ex art. 2953 cod. civ. la cd. "conversione" del « termine di prescrizione breve eventualmente previsto» in quello decennale dell' actio iudica ti.

Tanto meno la prescrizione quinquennale anche dei tributi erariali può derivare, come invece sostiene la ricorrente nella memoria, dalla circostanza che si prescrivono in cinque anni le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie e che, per uniformità tra l'obbligazione sanzionatoria e quella tributaria, anche quest'ultima sarebbe necessariamente sottoposta in ogni caso alla prescrizione più breve della seconda. Infatti tale tesi è fondata sulla reiterazione nella giurisprudenza di legittimità (al fine però di dare atto della prescrizione quinquennale sostanziale delle sanzioni tributarie: cfr., ex plurimis, Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12715 del 2016) del principio di diritto di cui a Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 che (a prescindere dalla sua massimazione) così è espresso nella motivazione: « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione Ric. 2020 n. 26214 sez. MT - ud. 16-12-2021 -7- dell'art. 2953 . c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d actio iudicati".».

Pertanto, nella fattispecie oggetto del relativo giudizio e nel principio di diritto appena trascritto, è l' actio iudicati di cui all'art. 2953 cod. civ. che converte nella prescrizione ordinaria anche la prescrizione quinquennale sostanziale delle sanzioni. Tale conclusione è quindi ben diversa dall'affermazione che la prescrizione sostanziale quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie comporterebbe anche la prescrizione sostanziale quinquennale di tutti i tributi, finanche a prescindere dalla regola generale di cui all'art. 2946 cod. civ. e dalla sussistenza o meno di una diversa disposizione legislativa in materia.

Infine, il precedente di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14244 del 2021) ulteriormente citato dalla ricorrente nella memoria ha per oggetto in realtà diritti camerali, crediti che, per quanto già rilevato, non sono in questo giudizio oggetto del ricorso. 3.Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sullo specifico motivo d'appello relativo alla sua condanna, in primo grado, al pagamento delle spese processuali a favore dell' Agenzia delle entrate -riscossione, sebbene quest'ultima si fosse costituita con proprio personale e non con difensore esterno, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe escluso il diritto della concessionaria alla rifusione delle spese di lite.

Il motivo, di natura processuale e comunque autosufficiente, è fondato e va accolto. Infatti, considerato il parziale accoglimento dell'appello della contribuente e tenuto conto della compensazione delle spese di Ric. 2020 n. 26214 sez. MT - ud. 16-12-2021 -8- lite disposta dalla CTR ( con decisione che, anche dalla lettura della relativa motivazione, non risulta estesa alla regolazione delle spese di giudizio diverse da quelle dello stesso secondo grado), difetta nella sentenza impugnata qualsiasi decisione (anche implicita) sulle spese di lite di primo grado.

Pertanto deve ritenersi che la CTR non abbia adottato alcuna pronuncia, neppure implicita, sul motivo d'appello (individuato nel ricorso come "E") relativo al diritto dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione alle medesime spese processuali di primo grado. La sentenza impugnata va quindi cassata in parte qua, con rinvio al giudice d'appello, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Appare opportuno demandare alla CTR anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui