Decreto — n. 1879/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO RG 28706/2020 Roma, sul ricorso proposto da: CL PRESTI SANDRO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela Mazza, Augusto Baldassarri e Gaetano Alessi, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: BANCO BPM SPA e BANCA AKROS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Vincenzo Mariconda e Matte() Nuzzo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTI sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 153/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 1879/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 153/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti
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O RG 28706/2020 Roma, sul ricorso proposto da: CL PRESTI SANDRO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela Mazza, Augusto Baldassarri e Gaetano Alessi, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: BANCO BPM SPA e BANCA AKROS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Vincenzo Mariconda e Matte() Nuzzo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTI sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 153/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, ii/