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Decreto — n. 1870/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 1870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant voluntarily relinquished the right to continue the litigation, satisfying the requirements of the relevant civil procedure articles. Consequently, the court issued a decree stating the case is null and void without ordering any costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings, rendering the case null and void.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings civil procedure code nullity of case no costs awarded abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 13796/2021 Roma, sul ricorso proposto da a_CLL (5“O NEW VIDA SNC DI AVITABILE FRANCESCO & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Viti, giusta mandato in atti e ce-rn A)71 C f9:-A -elg,h-0 C C- mtlf+- rI , CrieLl RICORRENTE contro: MUTANI RAFFAELLA INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 326/2021 pubblicata in data 25.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,