Court dismisses taxpayer appeal against fixed registration tax for sale with retention of title resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against Cafè Luisa inadmissible due to lack of standing, as the regional commission had already excluded her from the proceedings. While the appeal against Bechini Ugo was accepted, the court ultimately rejected the taxpayer's claim that the resolution contract should incur proportional registration tax. Relying on established precedent, the court ruled that such contracts do not constitute a new transfer but merely resolve the prior sale, maintaining the fixed tax rate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 3, D.P.R. 131/86; Vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e la loro risoluzione non genera imposta proporzionale di registro.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA SUI ricorso 32726-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BECHINI UGO, CAFE' LUISA; - intimati - avverso la sentenza n. 846/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 32726 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Genova , con sentenza n. 676/16 ,sez 4 , accoglieva i ricorsi riuniti proposti da Bechini Ugo e Cafè Luisa avverso l'avviso di liquidazione 15146000151 per imposta registro 2015 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 846/2018, rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
I contribuenti non hanno resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce che l'atto di transazione con il quale l'azienda ceduta dalla Cafè Luisa ad un venditore con riserva di proprietà veniva retrocessa alla prima per mancato pagamento del prezzo doveva essere sottoposta ad imposta di registro proporzionale anziché fissa come ritenuto dalla Commissione regionale. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di Cafè Luisa in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale ha dichiarato la predetta carente di legittimazione passiva estromettendola dal giudizio.
Tale decisione non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia onde la stessa è divenuta cosa giudicata. Ciò posto, il motivo di ricorso è manifestamente fondato. Va premesso che nel caso di specie trova applicazione l'art 27 del Dpr 131/86 ( T.U. imposta di registro) che stabilisce quanto segue.
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta. e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta dell'acquirente o del creditore. (omissis) Questa Corte con la sentenza del 21.5.98 n. 5075 ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla applicazione della predetta norma al contratto con riserva di proprietà affermando che in virtù dell'art 27 ,terzo comma del dpr 131/86 "le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, il che significa che ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l'immediato trasferimento della proprietà all'acquirente ( omissis).
Pertanto il contratto, con il quale le parti sciolgono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l'effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all'originario proprietario ......(omissis) Sulla scorta delle predette valutazioni la sentenza in esame ha concluso che "nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti Alla luce del predetto precedente ,cui il Collegio ritiene di dover dare seguito , il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto l'originario ricorso del Bechini che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo oltre spese prenotate a debito.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese relativamente ai gradi di merito .Non si procede a liquidazione di spese nei confronti della Cafè non avendo questa svolto attività difensiva .In relazione a tale profilo la ricorrente soccombente non è tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato essendo stata ammessa alla prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Cafè Luisa ,lo accoglie nei confronti di Bechini Ugo ,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese processuali di legittimità, liquidate in euro 2.300,00; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; compensa le spese dei gradi di merit