Cassation court dismisses appeal claiming pension receipt ended employment contract for unpaid wages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Telecom Italia inadmissible, upholding the lower court's rejection of the employee's wage claim. The employee argued that the employer ignored the incompatibility between continued employment and the subsequent receipt of a pension, which should have terminated the labor relationship. The court ruled that the pension was obtained after the wage period in question, rendering it irrelevant to the employer's liability for those specific months.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 comma 1 lett. c) legge 153/1969; d.lgs. 503/1992 comma 10: The receipt of a pension subsequent to the wage period in dispute does not invalidate the employer's obligation to pay those wages, as the pension event occurred after the employment relationship was legally restored.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20451-2020 proposto da: TELECOM ITALIA SPA 00488410010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA; - ricorrente - contro MARRA RAFFAELE; - intimato - avverso la sentenza n. 6117/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE Con sentenza n. 6117 depositata il 19.3.2020, la Corte d'appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di Telecom Italia s.p.a. e, per l’effetto, ha accolto la domanda di Raffaele Marra volta a conseguire il pagamento della retribuzione da marzo a luglio 2014; la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a Telepost s.p.a, rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità era irrilevante; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura; il lavoratore è rimasto intimato; veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett.
c) della legge n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il lavoratore ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (ottobre 2014) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento Ric. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 del ramo di azienda (sentenza n. 8629/2010 di primo grado, successivamente confermata);
2. il ricorso è inammissibile; 2.1. il ricorrente – anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell’ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all'ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) – sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2010); 2.2. le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del conseguimento del diritto a pensione da parte del Marra con decorrenza da ottobre 2014 (che presupporrebbe, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro in tale data e l’estinzione del diritto alla percezione delle retribuzioni per il periodo successivo) ma nulla deduce sulla circostanza che il giudice ha riconosciuto al lavoratore importi delle retribuzioni riferite a mensilità precedenti il dedotto pensionamento (nella specie, marzo-luglio 2014); la Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che il pensionamento era “irrilevante” in quanto si collocava in momento successivo alle mensilità di retribuzione richieste;
3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controparte;
4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; Ric. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 P. Q.
M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021.
Il Presidente Adriana Doronzo Ric. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A