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Ordinanza — n. 1812/2022 — snciv Generato dall'IA

Bank appeal dismissed; appellate judgment replaces first instance title for enforcement purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Banca Monte dei Paschi di Siena's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision regarding the enforceability of a payment order. The bank argued that the first-instance judgment should remain the basis for enforcement, but the court affirmed the established principle that an appellate judgment substitutes the first-instance ruling when no execution has commenced. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment lost its enforceable status due to the appellate reform, leaving the bank without a valid title for the debt collection. The appeal was dismissed, and the bank was ordered to pay the debtor's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, n. 4 c.p.c.; In the absence of commenced execution, an appellate judgment that reforms or confirms a first-instance decision substitutes the former, rendering the first-instance judgment no longer a valid basis for enforcement.

Parole chiave

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substitutive effect of appeal enforceable title payment order nullity appellate reform civil procedure enforcement opposizione al precetto esecutivo risoluzione delle banche istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 132, n. 4 c.p.c.
la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 22 luglio 2020, la banca ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva il creditore con controricorso.
art. 474 c.p
deve pure essere ribadito, in riferimento al difetto di liquidità del titolo esecutivo, il principio di ammissibilità dell'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 luglio 2013, n. 16934
Cass. 26 novembre 2020, n. 26935
Cass. 26 novembre 2020, n. 26935);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20182-2020 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Responsabile legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LEPRI; - ricorrente - contro MAGNANENSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI CASADIO; - controricorrente - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20182/2020 Numero sezionale 11204/2021 Numero di raccolta generale 1812/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 13 maggio 2020, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità del precetto, da questa intimato il 24 marzo 2018 a Francesco Magnanensi di pagamento dell’importo di € 1.186.786,67, in base alla sentenza del Tribunale di Siena 30 settembre 2014, anziché della Corte d’appello di Firenze 30 marzo 2016, di rigetto dell’appello avverso la prima e pertanto titolo esecutivo da notificare, in luogo della sentenza di primo grado;

2. essa ribadiva la correttezza del consolidato principio applicato dal Tribunale, dell’effetto sostitutivo della prima pronuncia (sia in caso di riforma che di conferma) da parte di quella d’appello e della sua natura di titolo giustificativo della pretesa esecutiva, qualora questa, come nel caso di specie, non sia stata ancora promossa; in caso contrario, dovendo invece l’esecuzione proseguire in base alle statuizioni del primo titolo esecutivo confermate in sede di impugnazione;

3. con atto notificato il 22 luglio 2020, la banca ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva il creditore con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c, per omessi esame e motivazione in relazione al(l’unico) motivo di Ric. 2020 n. 20182 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20182/2020 Numero sezionale 11204/2021 Numero di raccolta generale 1812/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 appello, di censura della sentenza, limitatasi al richiamo del principio di sostituzione comunque della pronuncia d’appello a quella di primo grado e pertanto di titolo esecutivo in difetto di pendenza della procedura esecutiva, senza spiegare il perché la tesi della banca “non era applicabile al caso di specie, indicandone le ragioni e le conseguenze giuridiche” (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., per difetto del requisito in particolare di liquidità del titolo esecutivo, in mancanza nella sentenza della Corte d’appello di alcun capo di condanna a carico di Magnanensi, né tanto meno di determinazione della somma al cui pagamento tenuto (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado (Cass.10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352), comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa prosegua sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa debba intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 16 aprile 2013, n. 9161;

Cass. 13 novembre 2018, n. 29021, con richiamo di precedenti conformi); 3.1. deve pure essere ribadito, in riferimento al difetto di liquidità del titolo esecutivo, il principio di ammissibilità dell'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel Ric. 2020 n. 20182 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20182/2020 Numero sezionale 11204/2021 Numero di raccolta generale 1812/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, con spettanza al giudice di merito della valutazione della rilevanza e idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo (Cass. s.u. 2 luglio 2012, n. 11066;

Cass. 1 ottobre 2015, n. 19641; Cass.21 dicembre 2016, n. 26567; Cass. 5 giugno 2020, n. 10806);

4. l’illustrato ragionamento argomentativo non è poi minimamente influenzato dalla circostanza, dedotta dalla banca ricorrente nella memoria finale, della sopravvenuta cassazione con rinvio (per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione 26 ottobre 2021, n. 30134 allegata alla memoria) della sentenza della Corte d’appello di Firenze, confermativa di quella del Tribunale di Siena, titolo esecutivo dalla medesima posto a base del precetto di pagamento intimato il 24 marzo 2018 a Francesco Magnanensi, di cui le corti di merito hanno accertato la nullità nell’odierno giudizio pendente davanti a questa Corte; 4.1. giova in proposito richiamare l’insegnamento di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di esecuzione fondata su un titolo esecutivo che sia costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di quest’ultima (e lo stesso effetto si produce in caso di conferma, qualora come nel caso di specie l’esecuzione non sia ancora iniziata, secondo l’indirizzo di questa Corte richiamato al p.to 3.) determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; sicché, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla Ric. 2020 n. 20182 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20182/2020 Numero sezionale 11204/2021 Numero di raccolta generale 1812/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass. 8 luglio 2013, n. 16934;

Cass. 26 novembre 2020, n. 26935);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 20182 sez. ML - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C