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Ordinanza — n. 1810/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation due to lack of formal conclusion clarification before declinatorial order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1810/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible because the lower court's declinatorial order was issued without prior formal clarification of conclusions. The appellant argued for consumer forum protection, but the court found the order merely provisional regarding mediation terms. Consequently, the decision lacked the definitive character required to be challenged via jurisdiction regulation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; Art. 10, comma 1, della L. n. 69 del 2009: A declinatorial order on jurisdiction is inadmissible for regulation if issued without prior formal invitation for parties to clarify their conclusions, as such orders must assume definitive value only after this procedural step.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction declinatorial order formal clarification of conclusions consumer forum protection procedural defect inadmissible appeal mediation term setting competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Art. 10, comma 1, della L. n. 69 del 2009

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 08892 del 05/05/2016
Cass. n. 23095 del 2013
69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.» (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass n.
Cass. n. 17650 del 2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 14373-2021 proposto da: TRANZILLO LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, al piazzale CLODIO n. 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ORFEO STRIANESE; - ricorrente - contro MONTE dei PASCHI di SIENA LEASING & FACTORING S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FLAMINIA VECCHIA n. 691, presso lo studio dell'avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORDANO BALOSSI; - controricorrente - F i r m a t o D a :

L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14373/2021 Numero sezionale 10659/2021 Numero di raccolta generale 1810/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 2836/2020 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale chiede, che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue. Lidia Tranzillo propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena nella causa n. 2836 del 2020, depositata il 14/04/2021, che ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla Tranzillo e statuito altresì sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

A seguito della fissazione in adunanza camerale il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, come da parere del Pubblico Ministero, trattandosi di ordinanza non decisoria sulla competenza, che, peraltro assegna termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione. La motivazione dell’ordinanza impugnata è, invero, basata, al fine di disattendere la denuncia relativa al (mancato) rilievo a parte del giudice del Tribunale di Siena del foro del consumatore, nonostante l’assunzione della qualità di fideiussore da parte della Tranzillo, sulla circostanza che il contratto di garanzia è stato stipulato pochi giorni prima che la garante diventasse amministratrice della società garantita.

Ad. 30/11/2021 R.G.N. 14373/2021 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14373/2021 Numero sezionale 10659/2021 Numero di raccolta generale 1810/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Deve, altresì, ribadirsi, e ciò con affermazione di chiusura e completamento, l’orientamento sulla rilevanza del mancato invito alla precisazione delle conclusioni, orientamento che qualifica detto invito quale requisito indefettibile della scansione processuale successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina del regolamento di competenza, di cui all’art. 45 della legge n. 69 del 18/06/2009, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv. 636541 - 01):

«L'ordinanza declinatoria della competenza resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza» in quanto «la sede della precisazione delle conclusioni e delle eventuali memorie illustrative (artt. 187-189 c.p.c.) un baluardo ineludibile per assicurare l'esercizio completo dei diritti di difesa di ciascuna parte che, non possono ritenersi assorbiti da momenti informali di discussione, per quanto siano stati verbalizzati, atteso che solo la formalizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni consente di proporre le difese, le richieste di acquisizioni documentali e le illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l'esercizio pieno di ogni facoltà» (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui «in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.» (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass n. 17650 del 2015)».

Nella specie l’emanazione dell’ordinanza del Tribunale di Siena non è stata in alcun modo preceduta dall’invito alla precisazione delle conclusioni Ad. 30/11/2021 R.G.N. 14373/2021 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14373/2021 Numero sezionale 10659/2021 Numero di raccolta generale 1810/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 e, conseguentemente, deve escludersi che essa abbia, sebbene indirettamente, assunto valenza di pronuncia definitiva sulla competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza è, per quanto motivato inammissibile e tale deve essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, valutata l’attività processuale, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di competenza; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 30/11/2021 R.G.N. 14373/2021 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A