Cassation court dismisses appeal regarding presidential order enforceability and maintenance costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Raffaele Vannetiello's appeal against the Naples Court of Appeal's partial support of his maintenance cost claim. Vannetiello argued the presidential order under Article 708 of the Civil Procedure Code was ineffective as an enforceable title, while the court upheld the lower court's finding that such orders are administrative determinations lacking substantive legal effect. The court ruled that only the corrected judgment is appealable, not the administrative order used to correct clerical errors, thereby rejecting the claim of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 708 cod. proc. civ.; Art. 288 cod. proc. civ. The presidential order issued pursuant to Article 708 of the Civil Procedure Code for the correction of a judgment is an administrative determination devoid of substantive legal effect and cannot serve as an enforceable title; consequently, it is not subject to cassation appeal, and only the corrected judgment remains impugnable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31241-2020 proposto da: VANNETIELLO RAFFAELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE SCARINZI; - ricorrente - contro STANZIONE PATRIZIA, in proprio e nella qualità di genitore di VANNETIELLO DORA e VANNETIELLO GIUSEPPINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati TIZIANA FUCCI e STEVE FUCCI; - controricorrente- F i r m a t o D a :
L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31241/2020 Numero sezionale 10657/2021 Numero di raccolta generale 1803/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 avverso la sentenza n. 2465/2020 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Raffaele Vannetiello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2465 del 03/07/2020 della Corte di Appello di Napoli che ha ritenuto parzialmente fondato un appello dello stesso Vannetiello in punto di determinazione delle spese di mantenimento delle figlie e rigettato il capo d’impugnazione relativo all’inefficacia, quale titolo esecutivo, dell’ordinanza presidenziale di cui all’art. 708 cod. proc. civ. Resiste con controricorso Patrizia Stanzione. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 bis e 380 cod. proc. civ.
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e illogicità della motivazione della Corte d’Appello sul punto. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Il primo motivo è infondato: sulla base del più recente orientamento (Cass. n. 03835 del 15/02/2021 Rv. 660607 - 01): «in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, Ad. 30/11/2021 R.G.N. 31241/2020 F i r m a t o D a :
L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31241/2020 Numero sezionale 10657/2021 Numero di raccolta generale 1803/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole».
Il secondo motivo è inammissibile: si impugna il rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata che non avrebbe disposto la restituzione di quanto corrisposto per le spese di primo grado nonostante la compensazione delle spese del doppio grado. In tema di procedimento di correzione di errori materiali, afferma la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 05733 del 27/02/2019 Rv. 652769 – 01), alla quale il Collegio intende dare seguito, «l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo.
Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi».
Ad. 30/11/2021 R.G.N. 31241/2020 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31241/2020 Numero sezionale 10657/2021 Numero di raccolta generale 1803/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo nonché distratte in favore dei difensori della controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA, da distrarsi in favore degli avvocati Tiziana e Steve Fucci. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 30/11/2021 R.G.N. 31241/2020 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N