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Ordinanza — n. 1799/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on admissibility but allows appeal on court costs in condominium administrator appointment case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1799/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal regarding the inadmissibility of the appeal against the appointment decree, citing established jurisprudence that such acts are not subject to cassation. Conversely, the Court allowed the second ground concerning the illegitimacy of the cost award, ruling that the appointment procedure lacks the contentious nature required for standard litigation cost rules. Consequently, the lower court's decree was quashed only regarding the cost condemnation, while the appointment decision remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 1129, comma 1, cod. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: The appointment of a judicial condominium administrator is not subject to cassation appeal due to its non-definitive nature, but cost awards in such proceedings are invalid if the procedure lacks the requisite contentious character to establish a winner and loser.

Parole chiave

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condominium administrator appointment judicial nomination procedure cassation admissibility litigation costs allocation contentious procedure requirement voluntary jurisdiction acts partial quashing of decree impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1129, comma 1, cod. civ.
2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della loro istanza di nomina in via giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, cod. civ., di un amministratore del condominio di via Castefidardo n.
Art. 739 cod. proc. civ.
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 1129 cod. civ.
2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della loro istanza di nomina in via giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, cod.
Art. 737 e segg. cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « De Santis Luigi e Ferrera Maria Carmela hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 20.
art. 739 cod. proc. civ
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2517 del 2001
Cass. n. 25336 del 2018
civ., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso ( Cass. n. 25336 del 2018;
Cass. n. 5194 del 2002
Cass. n. 5194 del 2002 ); le decisioni di questa Corte citate dal condominio controricorrente per confutare tale conclusione non appaiono pertinenti, essendo state pronunciate con riguardo alla fattispecie, affatto diversa, in cui il condomino aveva chiesto la revoca dell’amministratore in carica ».
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5395-2021 proposto da: FERRERA MARIA LAURA, DE SANTIS LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PATERNO' RADDUSA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CONDOMINIO DI ROMA VIA CASTELFIDARDO N. 48, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERNAIA, 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA FONTANA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 22/12/2020;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5395/2021 Numero sezionale 11558/2021 Numero di raccolta generale 1799/2022Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « De Santis Luigi e Ferrera Maria Carmela hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 20. 11. 2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della loro istanza di nomina in via giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, cod. civ., di un amministratore del condominio di via Castefidardo n. 48 in Roma, condannando altresì i reclamanti al pagamento delle spese di giudizio in favore del condominio stesso; il condominio ha notificato controricorso. il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1129, comma 1, cod. civ. e 64 relative disp. att., vizio di omessa pronuncia e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., censura la statuizione della Corte distrettuale di inammissibilità del reclamo, in quanto fondata sulla premessa giuridica errata della non reclamabilità del provvedimento impugnato; il motivo è inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è impugnabile a mezzo del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento, pronunciato in sede di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto contro il decreto del tribunale di nomina di un amministratore giudiziario di condominio ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ., trattandosi di atto inidoneo alla formazione del giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc" ( Cass. n. 2517 del 2001; nelle stesso senso, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del ricorso per cassazione avverso il decreto che pronuncia, ai sensi dell’art. F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5395/2021 Numero sezionale 11558/2021 Numero di raccolta generale 1799/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 1129, comma 12, cod. civ., la revoca dell’amministratore di condominio:

Cass.n. 15995 del 2020; Cass. n. 9348 del 29017; Cass, n. 2986 del 2012 ); non può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la particolare ragione formulata dalla Corte di appello in sede di reclamo ai fini della declaratoria di inammissibilità dello stesso, atteso che il carattere non definitivo del decreto si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale esso viene reso e non subisce deroghe o eccezioni a seconda della motivazione volta per volta accolta; il secondo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 111 Cost., 1129 cod. civ. e 737 e segg. e 93 cod. proc. civ., assumono che la condanna nei loro confronti alle spese della procedura è illegittima, in quanto emessa all’esito di una procedura priva del carattere di contenziosità, nei cui riguardi quindi non può trovare applicazione il principio di soccombenza; il motivo, oltre che ammissibile, in quanto investe la statuizione delle spese e quindi posizioni soggettive di debito e di credito, è fondato, atteso che il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso ( Cass. n. 25336 del 2018;

Cass. n. 5194 del 2002 ); le decisioni di questa Corte citate dal condominio controricorrente per confutare tale conclusione non appaiono pertinenti, essendo state pronunciate con riguardo alla fattispecie, affatto diversa, in cui il condomino aveva chiesto la revoca dell’amministratore in carica ». F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5395/2021 Numero sezionale 11558/2021 Numero di raccolta generale 1799/2022 Considerato che: Data pubblicazione 20/01/2022 il Collegio condivide la proposta del Relatore; il primo motivo di ricorso va pertanto respinto, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese; attesa la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C