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Ordinanza — n. 1790/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows late opposition to traffic fine by distinguishing it from standard objection under Art. 615 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1790/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Sabrina Chiappini's appeal against the Rome Tribunal's dismissal of her opposition to a traffic fine payment notice. Chiappini argued that because she claimed the fine was prescribed, her challenge should fall under the unlimited time limit of Article 615 of the Civil Procedure Code rather than the 30-day limit of Article 7 of D.Lgs. 150/2011. Relying on established precedent, the Court ruled that when a party invokes prescription as a defense, the payment notice is treated as an act intended to interrupt that prescription, making the opposition admissible regardless of the 30-day deadline.

Regesto Legislator

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Art. 7 D.Lgs. 150/2011; Art. 615 c.p.c.: When a party raises prescription as a defense against a payment notice for a traffic fine, the opposition is governed by Art. 615 c.p.c. and is not subject to the 30-day limit of Art. 7 D.Lgs. 150/2011.

Parole chiave

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traffic fine opposition prescription defense payment notice validity Civil Procedure Code administrative penalty time limit extension Cassazione appeal durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 140, 143, 615 cod. proc. civ.
2943 e segg. e 2697 cod. civ.
civ., 2943 e segg. e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs.
7 d.lgs. n. 150 del 2011
7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento ».
Art. 209 c.d.s.
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5563/2021 Numero sezionale 11559/2021 Numero di raccolta generale 1790/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 dell’art. 209 c.d.s. e dell’art.
Art. 28 legge n. 689 del 1981
e dell’art. 28 legge n.
art. 380-bis cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5563/2021 Numero sezionale 11559/2021 Numero di raccolta generale 1790/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 615 cod. proc. civ
150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
art. 615 c.p
150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 22080 del 2017 delle Sezioni unite di questa Corte
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5563-2021 proposto da: CHIAPPINI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS N. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA CAPITALE 02438750586; - intimate - avverso la sentenza n. 13659/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5563/2021 Numero sezionale 11559/2021 Numero di raccolta generale 1790/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Chiappini Sabrina ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 13659 del 7. 10. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa per un’infrazione al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre 30 giorni dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 615 cod. proc. civ., 2943 e segg. e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, assume che la statuizione impugnata è errata, non avendo considerato che la parte, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse nulla, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che la l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5563/2021 Numero sezionale 11559/2021 Numero di raccolta generale 1790/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento ».

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N