Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to defend by the Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant challenged a lower court decision regarding the admissibility of administrative documents submitted without proper enumeration, arguing violations of procedural rules. The Court rejected these claims as the arguments were merely reiterative of those already presented and the Ministry failed to present any defensive activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already examined and if the opposing party has not performed any defensive activity.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1296-2021 proposto da: RASERO ORESTE EMILIO VITTORIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE MICHELETTA TITA'; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso la sentenza n. 3719/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1296/2021 Numero sezionale 11551/2021 Numero di raccolta generale 1789/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
« Rasero Oreste Emilio Vittorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 3719 del 13. 11. 2020 del Tribunale di Torino che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino per la violazione dell’art. 2 legge n. 386 del 1990; il Ministero degli interni non ha svolto attività difensiva; l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 416 cod. proc. civ e dell’art. 6 d.lgs. n. 151 del 2011, censura la sentenza impugnata per avere posto a fondamento della propria decisione, disattendendo l’eccezione sollevata dall’opponente, i documenti prodotti dall’Amministrazione in primo grado, che erano stati allegati alla rinfusa, privi di elenco e non numerati e pertanto non rispettavano le prescrizioni di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. codice di rito; il motivo è manifestamente infondato, in quanto, premesso che i documenti di cui il ricorrente lamenta la valutazione da parte del giudice di merito sono costituiti dall’atto di contestazione della violazione e della sua notificazione e risultano espressamente depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordine del giudice adottato ai sensi dell’art. 6, comma 8, legge n. 151 del 2011, appare pienamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che l’utilizzabilità di essi non resti subordinata al rispetto, al momento del loro deposito, delle formalità di cui agli artt. 74 e 98 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone la costituzione in giudizio della parte che li produce, laddove il deposito di tali atti integra adempimento dell’ordine del giudice e prescinde dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione ».
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1296/2021 Numero sezionale 11551/2021 motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
Numero di raccolta generale 1789/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r