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Ordinanza — n. 1752/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1752/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1752/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 22.7.2019, ha accolto il gravame interposto dal Comune di Arzano, nei confronti di Francesco Del Vecchio, Vincenzo Conte e Ferdinando Ferraro, avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli Nord n. 957/2015, pubblicata il 22.12.2015, con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere la condanna del predetto Comune al pagamento del compenso aggiuntivo di cui all'art. 24 del CCNL Enti Locali per il periodo dall'1.1.2004 al 31.12.2013, ed il Comune condannato a corrispondere ai medesimi la maggiorazione del 50% della retribuzione ordinaria per ogni giornata di lavoro prestata la domenica, nella misura indicata in dispositivo per ciascun lavoratore, oltre al risarcimento del danno per usura psico-fisica;

Regesto Legislator

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art. 360 c.p, art. 115 c.p, art. 36 della Costituzione, art. 2059 c.c; Ordinanza — n. 1752/2022 — snciv · Corte di Cassazione: con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: «Sulla violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 24, I comma, del CCNL Enti Locali. Sulla violazione dell'art. 360 c.p.c. n.

Parole chiave

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autorizzazione al lavoro domenicale lavoro aggiuntivo compensazione delle ore straordinarie riposo compensativo riposo settimanale accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
Sulla violazione dell'art. 360 c.p.c.
art. 115 c.p
Altresì inammissibile, nella parte in cui si rappresenta la violazione dell'art. 115 del codice di rito, in quanto tende a sollecitare un ulteriore esame del merito, non consentito in questa sede;
art. 36 della Costituzione
in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art.
art. 2059 c.c
in relazione all'art. 2059 c.c.», per non avere la Corte territoriale considerato come circostanza pacifica il fatto che «i lavoratori abbiano lavorato sette giorni su sette, di domenica e senza poi fruire del riposo compensativo»;7.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4852-2020 proposto da: DEL VECCHIO FRANCESCO, CONTE VINCENZO, FERRARO FERDINANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE; - ricorrenti - contro COMUNE di ARZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO TARSITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO CALABRESE; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3855/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 04852 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- R.G. n. 4852/2020 Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 22.7.2019, ha accolto il gravame interposto dal Comune di Arzano, nei confronti di Francesco Del Vecchio, Vincenzo Conte e Ferdinando Ferraro, avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli Nord n. 957/2015, pubblicata il 22.12.2015, con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere la condanna del predetto Comune al pagamento del compenso aggiuntivo di cui all'art. 24 del CCNL Enti Locali per il periodo dall'1.1.2004 al 31.12.2013, ed il Comune condannato a corrispondere ai medesimi la maggiorazione del 50% della retribuzione ordinaria per ogni giornata di lavoro prestata la domenica, nella misura indicata in dispositivo per ciascun lavoratore, oltre al risarcimento del danno per usura psico-fisica;

2. la Corte di merito ha, pertanto, respinto le originarie domande dei lavoratori, poiché questi ultimi «non hanno allegato di avere lavorato, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competevano loro in base ai turni (la cui articolazione neppure è stata allegata)» e «si sono limitati ad affermare di avere osservato una turnazione che prevedeva l'attività lavorativa oltre il sesto giorno, attività svolta per il numero di giorni annui specificati negli atti introduttivi del giudizio»; I 3. per la cassazione della sentenza Francesco Del Vecchio, Vincenzo Conte e Ferdinando Ferraro hanno proposto ricorso affidato a due motivi; il Comune di Arzano ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

5. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: «Sulla violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 24, I comma, del CCNL Enti Locali. Sulla violazione dell'art. 360 c.p.c. n.

5. Sulla violazione dell'art. 360» (non viene specificato il numero) «in relazione all'art. 115 c.p.c.», e, in particolare, si assume che i giudici di seconda istanza avrebbero omesso «la valutazione in ordine alla mancata percezione dei riposi compensativi, interpretando erroneamente i precedenti della Cassazione citati a sostegno della motivazione»;

6. con il secondo motivo si deduce testualmente: «Sulla violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2109, 2043 e 2087 c.c.. Sulla violazione dell'art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c.», per non avere la Corte territoriale considerato come circostanza pacifica il fatto che «i lavoratori abbiano lavorato sette giorni su sette, di domenica e senza poi fruire del riposo compensativo»;7. il primo motivo non è meritevole di accoglimento, perché la Corte di merito ha deciso la causa conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17997/2017; 2888/2012; 23349/2012; 22800/2012; 22799/2012; 8458/2010); inoltre, parte dello stesso motivo (quella relativa alla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza ulteriore specificazione) è inammissibile, perché formulata (da quanto emerge nel corso del motivo) in modo non più consono con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 22.7.2019.

Altresì inammissibile, nella parte in cui si rappresenta la violazione dell'art. 115 del codice di rito, in quanto tende a sollecitare un ulteriore esame del merito, non consentito in questa sede;

8. il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte di Appello ha motivatamente sottolineato che i lavoratori hanno rivendicato un risarcimento del danno da usura psico-fisica per prestazioni rese in un giorno destinato a riposo settimanale, limitandosi ad affermare che il lavoro domenicale di cui si tratta era stato reso nel settimo giorno lavorativo e che il danno risarcibile era scaturito automaticamente da ciò, senza fare, peraltro, alcun riferimento alla contrattazione collettiva che disciplina la prestazione di lavoro svolta e senza indicare le effettive ragioni per le quali la particolare onerosità della prestazione non possa ritenersi compensata; ed, infine, senza dimostrare il danno subito («il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza che deve essere allegato e provato»: cfr. tra le molte, Cass. n. 26972/2008);

9. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato;

10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 Il Presidente Dott