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Ordinanza — n. 1746/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous assessment of evidence and violation of res judicata principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1746/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Tomasi's appeal against the Appellate Court of Trento's decision regarding administrative fines for labor law violations. Tomasi argued that the lower court incorrectly failed to apply the principle of res judicata and improperly assessed evidence concerning specific workers, while the Province of Trento contested these claims. The court ruled that the appeal failed because the lower court did not omit decisive facts and because the appellant did not properly allege violations of procedural rules regarding evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The Court of Cassation does not re-evaluate factual evidence or apply res judicata reflexively absent specific procedural violations, and a claim of omitted evidence is invalid if the fact was considered despite not being explicitly detailed in the judgment.

Parole chiave

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res judicata reflexive omission of evidence administrative fines labor law violations procedural review limits sanzioni pecuniarie indennità di gestione sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 2909 c.c.
Art. 115 c.p.c.
66/2003) per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la violazione dell'art. 115 co.
Art. 116 c.p.c.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27415/2018
Cass. n. 19881/2014
Cass. n. 1317/2004
(per tutte Cass. n. 1317/2004).
Cass. n. 27000/2016
Cass. n. 13960/2014
27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass.
Cass. n. 20867/2020
13960/2014; Cass. n. 20867/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18746-2020 proposto da: TOMASI GIUSEPPE, in proprio e quale legale rappresentante della Società CARADOR srl , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRA CARESTIA; - ricorrente- Contro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO LAVORO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLO' PEDRAZZOLI, MONICA MANICA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D'APPELLO di ICR TRENTO,idepositata A-14/11/2019; (C) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 18746 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 18746/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza n. 108/2019, in parziale riforma della pronuncia n. 65/18 del Tribunale di Rovereto e in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla Provincia Autonoma di Trento, ha respinto l'originaria opposizione presentata da Giuseppe Tomasi, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Carador srl, avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 172.804,80 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni ivi riportate ed accertate.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corrette le valutazioni delle risultanze istruttorie operate dal primo giudice relativamente alle posizioni dei lavoratori Cervi Emiliano, Ndoci Emal, Ongarelli Gianluca, Giacomelli Christian, Ratti Romina, Zilio Giuseppina Graziella, oggetto di censura da parte del Tomasi; hanno, invece, rilevato l'erroneità della valutazione, da parte del Tribunale, con riferimento agli elementi probatori relativi ai lavoratori Casagrande Franco e Giacomazzi Patrizia, nei cui riguardi l'opposizione era stata accolta, sottolineando, di contro, che era stato dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo in contestazione.

3. Per la cassazione ricorre, in proprio e nella suddetta qualità, Giuseppe Tomasi con tre motivi, cui resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Trento.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 2909 cc e dei principi che regolano l'istituto del giudicato riflesso, per avere la Corte territoriale erroneamente negato alla sentenza del 24.11.2015, emessa tra i lavoratori Casagrande e Giacomazzi e la Carador srl, secondo cui gli stessi erano stati assunti ed avevano svolto attività di lavoro subordinato solo dall'1.12.2013 al 31.3.2014, l'efficacia di giudicato anche nei confronti della Provincia RG 18746/2020 Autonoma di Trento solo perché quest'ultima non aveva partecipato al relativo giudizio.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo (in relazione all'art. 11 della legge n. 689/81 e agli artt. 19 D.Igs. n. 276/2003, 39 D.I. n. 112/2008; 5 legge 4/1953, 3 d.l. n. 12/2002, 18 bis D.Igs. n. 66/2003) per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la violazione dell'art. 115 co. 1 cpc, per asserita ma inesistente contestazione di un fatto nonché la nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte territoriale affermato il contrario di quanto dichiarato dal Tribunale relativamente alla contestazione, contenuta nel ricorso in opposizione, secondo cui "gli opponenti" si sarebbero uniformati sulle statuizioni in punto di durata del rapporto di lavoro contenute nella sentenza resa dallo stesso Tribunale a seguito della vertenza promossa dai due lavoratori nei confronti della Carador srl.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc, anche in relazione agli artt. 421 e 437 cpc e di ogni altra regola in materia di prove, l'omessa motivazione su un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché la nullità della sentenza e del procedimento, perché la Corte di merito, pur avendo rilevato un quadro probatorio non univoco, non aveva ritenuto procedere alla assunzione delle prove articolate, ritenendole superflue, e non aveva esercitato i propri poteri istruttori di ufficio.

5. Il primo motivo è infondato.

6. La Corte territoriale ha correttamente escluso ogni rilevanza al giudicato rappresentato dalla pronuncia indicata nella censura attenendosi ai principi di legittimità (Cass. n. 11539/2020 e Cass. n. 23045/2019), applicabili anche all'ipotesi di controversia di diritto tra datore di lavoro e dipendenti, secondo cui tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, RG 18746/2020 entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.

7. Il secondo motivo è inammissibile.

8. Invero, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass. n. 27490/2019).

9. Il terzo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento.

10. E', infatti, inammissibile nella parte in cui vengono censurati l'accertamento di fatto e la pertinenza delle prove articolate che costituiscono facoltà rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d'ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371/1995).

11. Inammissibile è anche la dedotta violazione dell'art. 421 cpc (mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice) perché occorreva che la parte avesse investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal ip RG 18746/2020 senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori e sollecitandone l'esercizio (Cass. n. 22534/2014; Cass n. 25374/2017).

12. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

13. Al riguardo va evidenziato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).

14. Con riguardo al suddetto motivo è opportuno, inoltre, ribadire che, in materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le RG 18746/2020 parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. (per tutte Cass. n. 1317/2004).

15. Infine, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020).

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de