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Ordinanza — n. 1745/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS commercial registration order based on judicial discretion in fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1745/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Angela Maria Scanu's appeal against a second-instance judgment ordering her INPS commercial registration and contributions. The lower courts found that Scanu personally directed the companies Telis and Bilancia, rejecting her argument that the burden of proof regarding her employment status was misplaced. The court held that the appellate court correctly exercised its discretionary power to evaluate evidence and did not violate legal provisions by concluding Scanu operated the businesses personally.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 2729 c.c.: The court of first instance enjoys discretionary power to evaluate evidence and ascertain facts; a cassation complaint cannot challenge the factual reasoning or introduce new historical facts to undermine the presumption's reliability.

Parole chiave

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commercial registration INPS judicial discretion facts burden of proof allocation presumption of fact cassation admissibility credito di contributi computo dei contributi contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co.
Art. 2697 c.c.
3 cpc, dell'art. 2697 cc, anche alla luce dell'art.
Art. 1 co. 2003 della legge n. 662/1996
2697 cc, anche alla luce dell'art. 1 co.
Art. 2729 c.c.
Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 co.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 2729 c.c
Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29635/2018
(Cass. n. 29635/2018; Cass.
Cass. n. 3541/2020
29635/2018; Cass. n. 3541/2020) 11.
Cass. n. 1163/2020
(Cass. n. 1163/2020; Cass.
Cass. n. 18611/2021
1163/2020; Cass. n. 18611/2021).
Cass. n. 10371/1995
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18650-2020 proposto da: SCANU ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIO l 1A; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIE I A CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 241/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 18650 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 18650/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 241/2019, in accoglimento del gravame proposto dall'INPS in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI spa nei confronti di Angela Maria Scanu e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato Angela Maria Scanu tenuta all'iscrizione presso gli esercenti attività commerciali INPS per gli anni 2008 - 2015 e al pagamento della relativa contribuzione, come portata nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito opposti.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la Scanu non avesse prestato lavoro aziendale in favore della società Telis srl e Bilancia srl e non avesse, quindi, l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti INPS.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Angela Maria Scanu affidato a tre motivi cui ha resistito l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI spa; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 2697 cc, anche alla luce dell'art. 1 co. 2003 della legge n. 662/1996, per avere erroneamente la Corte di merito non solo considerato assolto l'onere probatorio incombente sull'INPS (affermando che erano stati forniti precisi elementi probatori) ma anche per avere anche sostenuto che fosse onere di essa Scanu indicare quali soggetti operassero in azienda in qualità di lavoratori dipendenti e collaboratori esterni, al fine di escludere un suo coinvolgimento nel lavoro aziendale delle società.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 co. 1 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere RG 18650/2020 erroneamente la Corte territoriale ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi posti dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva e per avere applicato una praesumptio de praesumptio in ordine alla ricostruzione della vicenda.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cessazione dell'incarico, nel novembre 2007, di amministratore unico con riguardo alla società Telis srl.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Invero, la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. sussiste, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

7. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, attraverso una valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che l'INPS aveva fornito precisi elementi probatori dai quali si desumeva che le due società, Telis srl e Bilancia srl, operavano con l'esclusivo apporto personale della Scanu con carattere di abitualità e di prevalenza, non potendo le aziende operare senza la continua attività lavorativa e non svolgendo la predetta Scanu altre attività soggette a gestioni previdenziali diverse da quella commerciale.

8. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione sulle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).RG 18650/2020 9. Risultano, altresì, inammissibili le censure contenute nel secondo motivo attinenti alla presunta violazione dell'art. 2729 cc.

10. Le predetta violazione, infatti, non sussiste nel caso di specie, non risultando alcun vizio di sussunzione. Quest'ultimo ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 3541/2020) 11. Pertanto, affinché possa essere correttamente censurata l'applicazione dell'art. 2729 c.c., è necessario che la doglianza verta sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può contenere argomentazioni atte a ad indebolirne l'attendibilità mediante la critica della ricostruzione del fatto o l'utilizzazione di altri ed ulteriori fatti storici non risultanti dalla motivazione. (Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 18611/2021).

12. Nella fattispecie, invece, con adeguata e congrua motivazione la Corte di merito ha precisato che le risultanze delle deposizioni testimoniali, unitamente alla mancata disponibilità, da parte della Scanu, di personale ausiliario identificabile, inducevano a ritenere che quest'ultima operasse personalmente per la direzione dell'azienda.

13. Non si vede, pertanto, in una ipotesi di violazione dell'art. 2729 cc ma di accertamento di fatto e di ritenuta pertinenza delle prove raccolte che costituiscono facoltà rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d'ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371/1995).

14. Il terzo motivo è infondato.

15. La cessazione dell'incarico di amministratore, nel novembre del 2007, nella società Telis srl, denunciato quale fatto omesso nella censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'economia del presente giudizio, non si rivela RG 18650/2020 quale fatto decisivo a fronte, invece, dello accertato svolgimento, da parte della Scanu, di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza presso la suddetta società e in mancanza di iscrizione in altre gestioni previdenziali diverse da quella commerciale.

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna delia ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per l'intimata che non ha svolto attività difensiva.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'altra intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 202