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Ordinanza — n. 1744/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation for withdrawn civil claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal before the hearing. The lower court had rejected the claim for reimbursement of criminal defense costs incurred by the employee, citing a collective agreement requirement that the employer be informed of the legal proceedings. The court ruled that the appellant's decision to withdraw the appeal resulted in the termination of the proceedings and justified the compensation of costs for the current degree.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings and entitles the court to order compensation of costs for the degree.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation collective agreement criminal defense costs medical accident civil procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 25 CCNL
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24267-2020 proposto da: BALDANZA GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO BLANCA; - ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; AMTRUST EUROPE LIMITED SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BASSI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da Giuseppe Baldanza avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato a propria volta, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso e poi opposto, la domanda di pagamento delle spese sostenute dal lavoratore in sede di difesa penale per un sinistro medico verificatosi in sede ospedaliera, il cui procedimento era stato poi archiviato;

2. la Corte territoriale, pronunciando nel contraddittorio dell'Azienda Ospedaliera Gaetano Martino e dell'assicuratore AM Trust chiamato in causa in manleva, affermava che la norma collettiva (art. 25 CCNL), per il riconoscimento del rimborso, prevedeva che l'Azienda fosse stata informata dell'esistenza del giudizio e dell'intento del lavoratore di chiedere l'assistenza legale, con indicazione di un difensore, come non era invece avvenuto;

3. Il Baldanza ha proposto due motivi di ricorso per cassazione resistiti da controricorso di entrambe le controparti; Ric. 2020 n. 24267 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

5. il ricorrente prima dell'adunanza camerale ha depositato nota di rinuncia al ricorso; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ed è formulato lamentando la mancata assunzione di prova testimoniale, mentre il secondo motivo, analogamente rubricato, lamenta il fatto che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul motivo di gravame riguardante le spese di lite, di cui si contestava la mancata compensazione;

2. l'intervenuta rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio;

3. la scelta remissiva del ricorrente conseguita alla comunicazione della proposta giustifica la compensazione delle spese del grado;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del grado. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. Il Presidente dott. Lu Esposito DEPOSITATO IN C ELLERIA oggi, 2 2022 IL CANC CAERE E