Italian Supreme Court dismisses appeal regarding public sector salary classification changes under new collective agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Andrea Michelini's cassation appeal against the INPS regarding his public sector salary classification. Michelini argued that evidence proved he performed superior duties (C4) which should have maintained his higher pay despite a new collective agreement (CCNL) reclassifying those duties. The court ruled that the new CCNL established functional equivalence within the same area, meaning prior superior status no longer applied unless the entire area was surpassed, a condition not met here. Consequently, the lower court's decision based on the new contractual framework was upheld, and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; In public sector employment governed by collective agreements, formal equivalence of duties can be defined by contracts through homogeneous areas where all activities are equally exigible, even if previously classified differently; therefore, a worker who continued performing duties within the same area under a new contract receives only the treatment corresponding to that area without individual claims based on prior disciplinary regimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18802-2020 proposto da: MICHELINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO C u BIANCHINI, VITALIANA VITALETTI BIANCHINI; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CHERUBINA CIRIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA MASSAFRA, LUCIA POLICASTRO, ANGELO GUADAGNINO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello dì Ancona, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la domanda proposta da Andrea Michelìni avverso l'INPS per il riconoscimento delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di mansioni superiori (C4) in luogo di quelle di formale inquadramento (C3) per il periodo ancora qui in discussione dal 23.10.2008 al 31.5.2011;
2. il rinvio era stato disposto dalla S.C., perché la Corte d'Appello, nella sentenza poi cassata, aveva riconosciuto il diritto sulla base di precedente giudicato per altro antecedente periodo, senza accertare il perdurante esercizio delle mansioni superiori e senza considerare il sopravvenire al giudicato della regolazione delle classificazioni da parte di un diverso CCNL;
3. il giudice del rinvio, oltre a prendere atto di ciò, ha applicato l'ulteriore principio stabilito dalla S.C. (C. 29624/2019) secondo cui con i CCNL degli enti pubblici non economici del 2006/2009, stipulati nel 2007, vi era fungibilità di incarichi all'interno delle Aree, sicché l'attività svolta non poteva più dirsi integrare mansioni superiori;
4. Andrea Michelini ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso dell'INPS; Ric. 2020 n. 18802 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
6. l'INPS ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. i tre motivi del ricorso affrontano, da diversi punti di vista il tema, centrale nella presente causa, degli effetti sulla classificazione dei lavoratori derivanti dalla nuova contrattazione collettiva per il periodo 2006/2009;
2. il ricorrente con il primo motivo afferma la violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo, rimarcando come vi fosse prova documentale dello svolgimento da parte sua delle mansioni già classificate come C4, con differenze retributive già riconosciute per un periodo antecedente, sicché, avendo egli svolto tali mansioni anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, la linea interpretativa adottata dalla Corte del rinvio finiva per determinare una sorta di «illegittima retrocessione» nei suoi confronti;
3. il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, sottolineando come la Corte territoriale avesse deciso senza consentire di comprovare alcunché, escludendo a priori lo svolgimento di mansioni superiori;
4. il terzo motivo adduce considerazioni analoghe a quelle dei primi due, ma sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per non avere il giudice minimamente giustificato la Ric. 2020 n. 18802 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- decisione di ignorare l'istruzione probatoria necessaria alla definizione del contenzioso;
5. i motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, avendo la Corte territoriale fatto puntuale applicazione del principio delineato da questa S.C., secondo cui «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nelle medesime aree -fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corriipondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di oresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito da quest'ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina» (C. 29624/2019; v. poi C. 21485/2020; 6.
è indubbio che ciò possa comportare che quanto nel sistema precedente costituiva esercizio di mansioni superiori, non lo sia più, a meno che non vi sia superamento anche di Area come non è nel caso di specie, e sia pianamente esigibile dal datore di lavoro nel nuovo sistema contrattuale, insindacabilrnente ispirato all'intento di assicurare flessibilità nell'utilizzazione degli impiegati pubblici; Ric. 2020 n. 18802 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- 7. è conseguentemente chiaro che, pretendendo il ricorrente un miglior trattamento all'interno sempre dell'Area C, quale effetto di un non più esistente svolgimento di mansioni superiori, nulla vi era da istruire e del tutto correttamente la Corte del rinvio ha definito la causa sulla base di sole considerazioni giuridiche;
8. resta al di fuori dell'oggetto del contendere, in quanto non riguardante il tema del rapporto tra livelli e mansioni, ogni questione sul (diverso) aspetto concernente il diritto del Michelini a percepire l'indennità di posizione organizzativa, in ragione del valido conferimento in suo favore di un tale incarico o per lo svolgimento di fatto di esso, quale che fosse il suo inquadramento;
9. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera