Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal errors and cite unproduced contract norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the associated costs. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a specific salary grade under the collective labor agreement, citing violations of civil code and contract articles. The court rejected these arguments because the appeal failed to specify the exact legal errors regarding subsumption and relied on contract norms and documents that were neither produced nor referenced in the filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 366 c.p.c. n. 4: The cassation appeal must precisely identify the specific legal error of subsumption and demonstrate the violation of the cited norms; failure to specify the error or reference unproduced documents renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11025-2020 proposto da: FERRETTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO, 109 presso lo studio dell'avvocato DANIELA ETNA che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 1593/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 11025 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- R.G. n. 11025/2020 Rilevato che:
1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 24.10.2019, ha respinto il gravame interposto da Massimo Ferretti, nei confronti della S.p.A. Intesa Sanpaolo - presso la quale prestava servizio dall'1.12.2000, con inquadramento nella terza area professionale, primo livello retributivo del CCNL di categoria -, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 8/2018, «nella parte in cui non ha accolto la domanda tendente ad accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello QD2, in subordine nel livello QD1, con decorrenza dall'1.6.2010, ovvero in subordine dall'1.11.2010, con la condanna della società al pagamento dell'importo lordo di Euro 19.320,58 a titolo di differenze retributive maturate sul livello QD2 con decorrenza dall'1.6.2010 e sino al 31.12.2012, ovvero in subordine dell'importo lordo di Euro 12.777,986 a titolo di differenze retributive maturate sul livello QD1»;
2. per la cassazione della sentenza Massimo Ferretti ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la S.p.A. Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:4. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura la sentenza impugnata: «per nullità in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 79 del CCNL di categoria (8.12.2007) ora art. 82 (19.1.2012) del CCNL di categoria»;
5. con il secondo motivo si deduce testualmente: «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare art. 76 del CCNL di Categoria (8.12.2007) ora art. 82 del CCNL di categoria (19.1.2012), art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3»;
6. con il terzo mezzo di impugnazione si denunzia testualmente: «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare art. 76 e 77 del CCNL di categoria (8.12.2007) ora art.82 e 83 del CCNL di categoria (19.1.2012) art. 2103 c.c., art. 421 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3»;
7. I tre motivi sono improcedibili nella parte in cui censurano norme dei CCNL di categoria non prodotti, né indicati tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, in violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ai sensi del quale l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è previsto a pena di improcedibilità e può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo (v., tra le molte, Cass. n. 4350/2015); inoltre, negli stessi, si fa riferimento ad atti ed alla valutazione di documenti non prodotti, né trascritti, né menzionati nell'elenco di quelli allegati al ricorso, in violazione del principio (arg. ex art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito) ribadito da questa Corte, in più occasioni, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione.
Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10551/2016; 14541/2014; 23675/2013; 1435/2013);
8. infine - anche prescindendo dal fatto che, nel primo motivo, la violazione dell'art. 2103 c.p.c. è impropriamente censurata come error in procedendo in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -, i tre mezzi di impugnazione sono comunque inammissibili, poiché non viene precisato quale sia l'errore di sussunzione in cui sarebbero incorsi i giudici di seconda istanza, né indicato sotto quale profilo le norme che si assumono incise sarebbero state violate; e ciò, in spregio alla prescrizione di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente incise, ma anche con precise argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez.
VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);
9. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;
10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso arti