Italian Court dismisses appeal on legal costs due to lack of unified precedent at case start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giovanna Intaglietti's appeal against the Second Instance Court's decision to award legal costs to the INPS. The lower court justified the cost allocation by citing 'grave and exceptional reasons' stemming from a lack of unified judicial orientation regarding the statute of limitations when the dispute arose in 2012. The Supreme Court upheld this reasoning, confirming that the existence of a prior conflicting decision does not constitute a valid ground for cost compensation if the legal landscape was already clarified by the time the case was filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 co. 2 c.p.c.; The compensation of legal costs for grave and exceptional reasons is valid when the dispute arises amidst objective uncertainty about the law, even if a conflicting precedent exists, provided the prevailing jurisprudence was not yet consolidated at the time the litigation commenced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16534-2020 proposto da: INTAGLIETTI GIOVANNA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO LA ROSA; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA sede di RAGUSA, INPS sede di RAGUSA; - intimati - avverso la sentenza n. 956/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RG 16534/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 956/2019, ha rigettato il gravame proposto da Giovanna Intaglietti, nei confronti dell'INPS e della Riscossione Sicilia spa, avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa n. 598/17 che aveva accolto l'opposizione formulata dalla predetta Intaglietti avverso la intimazione di pagamento e la presupposta cartella emessa per contributi previdenziali anni 2004-2005, per intervenuta prescrizione, ed aveva compensato integralmente le spese di lite.
2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la statuizione sulla compensazione delle spese affermando che la ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc, fosse sussistente a fronte dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia come era ravvisabile, nel caso di specie, in considerazione della questione sulla applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione dei crediti cristallizzati di cartelle non opposte, superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo nel 2016 con la sentenza n. 23397.
3. Per la cassazione ricorre Giovanna Intaglietti con un unico motivo.
4. L'INPS e la Riscossione Sicilia spa non hanno svolto attività difensiva.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
6. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 93 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale che, alla data della pronuncia di primo grado (24.7.2017) era già intervenuta la sentenza della Corte di cassazione del 2016 che, peraltro, aveva posto fine non ad un contrasto, ma ad una disarmonia che si era creata a causa di una isolata decisione contraria, di talché improprio era stato il richiamo alla sentenza di legittimità n. 24234/2016.
2. Il motivo è infondato.RG 16534/2020 3. La Corte territoriale ha confermato la statuizione sulla compensazione delle spese, adottata dal giudice di prime cure, per gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione, come detto, del contrasto giurisprudenziale risolto solo nel 2016 dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397 ed evidenziato nella motivazione dell'ordinanza interlocutoria n. 1799/2016 e ritenendo che si dovesse avere riguardo alla data di insorgenza della controversia.
4. L'assunto è corretto in quanto la precisata ipotesi costituisce effettivamente valido motivo per la compensazione delle spese perché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019).
5. Inoltre, sempre correttamente i giudici di seconde cure hanno sottolineato che il momento cui fare riferimento per considerare il contrasto è quello della insorgenza della controversia (Cass. n. 24234/2016) e, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risaliva al 2012, quando, cioè l'orientamento giurisprudenziale, poi affermatosi, non era ancora consolidato.
6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
7. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a RG 16534/2020 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 nove