Cassation appeal dismissed for being personally signed by parties without a lawyer's special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the parties without a lawyer holding a special power of attorney. The lower court had partially awarded pension revaluation to one plaintiff while dismissing the other's claim, prompting this direct appeal. The Court ruled that international human rights treaties do not alter the mandatory civil procedure requirement for legal representation in civil cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82, 3rd comma; Art. 365 c.p.c.; The cassation appeal must be signed by a lawyer with special power of attorney, not personally by the interested party, as international treaties do not modify civil litigation representation rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1346-2021 proposto da: MANCUSO GIULIA, MIGLIORE GUALTIERO, ricorso non notificato; - ricorrenti - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 3818/2018 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2021 Migliore Gualtiero e Mancuso Giulia avevano impugnato la sentenza con cui il tribunale di Palermo aveva parzialmente accolto la domanda dagli stessi proposta nei confronti dell'Inps, diretta all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione erogata ed alla condanna dell'Istituto al risarcimento del danno subito.
Il tribunale aveva ritenuto che, soltanto con riguardo a Migliore Gualtiero l'importo pensionistico andasse rideterminato sulla base di talune voci retributive non considerate, anche condannando l'Inps a pagare la somma di E. 13.959,18 oltre interessi legali ( E. 1.684,77). Lo stesso tribunale aveva invece rigettato la domanda della mancuso ritenendo che la stessa avesse ricevuto un trattamento pensionistico addirittura maggiore rispetto a quello dovuto. Avverso detta decisione mancuso maria e Migliore Gualtiero proponevano ricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE 1)- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte ha chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett.
c) della Convenzione Ric. 2021 n. 01346 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile". ( Cass.n. 23925/2012; Cass.n. 26133/2014) Nel caso in esame il ricorso è redatto e sottoscritto dale parti personalmente. Lo stesso, in ragione del principio espresso, a cui si intende dare seguito, dev e essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 26 ottobre 2021 . Il Presiderke -A • ' rn DEPOSITATO IN CANCELLERIA - i rri• ri C L,t7