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Ordinanza — n. 1717/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of lawsuit by both parties under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1717/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished because both the plaintiff and the defendant formally withdrew their lawsuit on June 7, 2021. Although the lower courts had previously ruled against the employee regarding her job classification and salary differences, the parties agreed to settle the dispute without a final judgment. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to terminate the case and exempted the parties from court costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their lawsuit, the proceedings are extinguished without any ruling on costs or the unification contribution.

Parole chiave

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mutual withdrawal of lawsuit extinction of proceedings cassation appeal dismissal procedural code articles court costs exemption impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
nulla deve statuirsi in ordine alle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.;
art. 391 c.p
nulla deve statuirsi in ordine alle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888/2015
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 23175/2015) ed in quanto tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3622-2020 proposto da: IFUNI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DON LUIGI STURZO, 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANNUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro EUR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2912/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 03622 sez. ML ud. 08-06-2021 -2- Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 251/2016, resa il 13.1.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Claudia Ifuni, nei confronti di EUR S.p.A., ha accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello D1 sino al 19.7.2005 e, a decorrere dall'1.5.2006, nel livello D2, ed ha condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, come per legge, ed altresì al risarcimento del danno da demansionamento, comprensivo dei danni alla professionalità ed all'immagine, disattendendo, invece, la domanda di attribuzione dei superiori livelli Q1 e Q2 richiesti dalla Ifuni;

2. la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 12.7.2019, ha respinto l'appello principale interposto da Claudia Ifuni avverso la predetta pronunzia e, in accoglimento dell'appello incidentale della società datrice di lavoro, ha rigettato tutte le domande della lavoratrice;

3. per la cassazione della sentenza Claudia Ifuni ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; la EUR S.p.A. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: i 5. deve preliminarmente rilevarsi che, in data 7.6.2021, è stato inviato in via telematica alla cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da Claudia Ifuni e dal difensore, avv. Andrea Mannucci, nonché dal procuratore speciale della EUR S.p.A., dott. Massimo Faranda (munito di procura speciale del 27.11.2017, a firma del Notaio Vittorio Occorsio, rep.. n. 1.117, Racc. 528), e dai difensori della società, avv.ti Roberto Pessi e Raffaele Fabozzi;

6. dalla rinunzia e dall'adesione ad essa — sottoscritta da entrambe le parti e dai difensori delle medesime —, redatte in un unico atto recante la data del 7.6.2020, risulta che la ricorrente ha rinunziato al ricorso e che la rinunzia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti;

7. pertanto, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 del codice di rito, deve essere dichiarata l'estinzione del processo;

8. nulla deve statuirsi in ordine alle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.;

9. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità (v., ex plurímis, Cass. n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v. Cass. n. 23175/2015) ed in quanto tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese. Così deciso n