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Ordinanza — n. 1715/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court, holding that the mandate holder is the proper defendant in injunction opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1715/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Appeal Court's decision, which had dismissed the opposition filed by the individual entrepreneur. The court held that the mandate holder (Gestione Credit BP) was the proper passive party in the injunction opposition proceedings, despite the injunction being issued in the name of the principal bank. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remitted to the Appeal Court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 645 c.p.c.; In proceedings for opposition to an injunction, the mandate holder acting on behalf of the principal is the sole proper passive party, regardless of whether the injunction is issued in the principal's name.

Parole chiave

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injunction opposition proceedings passive party standing mandate holder representation legal standing requirement civil procedure law opposizione al precetto esecutivo domanda d'esecuzione istituto di emissione

Disposizioni normative citate

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Art. 645 c.p.c.
12-10-2021 -2- aveva chiesto ed ottenuto che il decreto ingiuntivo fosse emesso direttamente a favore della Banca di Lodi s.p.a.; tale assunto non contrastava con l'art. 645 c.p.c., poiché per "ricorrente in senso sostanziale", è da intendere colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Art. 100 c.p.c.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art.
Art. 1283 c.c.
Il terzo motivo denunzia violazione e-falsa applicazione degli art. 1283, 1418 e 2697, c.c., in ordine all'illegittima applicazione dell'anatocismo, a seguito della delibera CICR del 2000 e della successiva sentenza della Corte Cost.
Art. 1418 c.c.
Art. 2697 c.c.
art. 645 c.p
12-10-2021 -2- aveva chiesto ed ottenuto che il decreto ingiuntivo fosse emesso direttamente a favore della Banca di Lodi s.p.a.; tale assunto non contrastava con l'art. 645 c.p.c., poiché per "ricorrente in senso sostanziale", è da intendere colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
art. 100 c.p
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., nn. 15567/18
Cass., n. 16069/04
Corte Cost., n. 425/2000
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32721-2019 proposto da: DITTA EDILIMPIANTI di BONETrO DANIELE, in persona del titolare pro-tempore, e BON VITO DANIL,LE, elettivamente domiciliati in ROMA, alla VIA CELIMONTANA 98, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO TREVIA, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - -Contro- BANCO BPM s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 1149/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La Gestione Credit BP s.c.p.a., nella qualità di mandataria della Banca di Lodi s.p.a., chiese e ottenne decreto ingiuntivo, a favore della stessa banca, nei confronti di Daniele Bonetto, il quale propose opposizione, assumendo: di essere privo di legittimazione passiva in quanto il debito gravava sull'impresa individuale di cui era titolare; che dalla somma dovuta non erano state scomputate le azioni trattenute dalla banca; che erano stati applicati illegittimamente interessi e commissioni di massimo scoperto. La gestione Credit BP si costituì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il decreto opposto non era stato emesso in nome proprio, ma a nome esclusivamente della banca, e contestando il merito dell'azione monitoria.

Con sentenza del 2017, il Tribunale di Imperia, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, accolse l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva- ovvero di legittimazione passiva nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo- in quanto l'unico soggetto legittimato all'opposizione era la banca nel cui nome era stato emesso il decreto ingiuntivo. Con sentenza emessa il 26.7.19, la Corte territoriale respinse l'appello del Bonetto, quale titolare dell'impresa individuale, osservando che: la legittimazione passiva spettava al Bonetto nella qualità, non sussistendo alterità tra lo stesso e l'impresa individuale di cui era titolare; la mandataria Gestione Credit BP Ric. 2019 n. 32721 sez.

M1 - ud. 12-10-2021 -2- aveva chiesto ed ottenuto che il decreto ingiuntivo fosse emesso direttamente a favore della Banca di Lodi s.p.a.; tale assunto non contrastava con l'art. 645 c.p.c., poiché per "ricorrente in senso sostanziale", è da intendere colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. Daniele Bonetto ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il Banco BPM s.p.a., già Gestione Credit BP. RILEVATO CHE Il primo motivo denunzia4violazione falsa applicazione dell'art.645 c.p.c., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'unica parte legittimata nel giudizio in esame fosse la Banca mandante, e non anche la Gestione Credit s.c.p.a. quale soggetto che aveva presentato il ricorso monitorio, in nome e per conto della stessa banca, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in favore della sola Banca di Lodi s.p.a. e poi notificato dalla Gestione Credit quale procuratrice.

Il ricorrente lamenta altresì che non era stata allegata la documentazione relativa al mandato conferito alla stessa Gestione Credit BR. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art. 645 c.p.c., richiamando quanto sopra esposto, non avendo la Corte territoriale indicato il mandato, titolo in base al quale la Gestione Credit aveva richiesto il decreto ingiuntivo. Il terzo motivo denunzia violazione e-falsa applicazione degli art. 1283, 1418 e 2697, c.c., in ordine all'illegittima applicazione dell'anatocismo, a seguito della delibera CICR del 2000 e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, e delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non previste dal contratto di conto corrente.

Ric. 2019 n. 32721 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -3- I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, vanno accolti. Al riguardo, va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn. 15567/18; n. 16069/04). Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la Gestione Credit BP s.c.p.a, nella citata qualità di rappresentante della Banca di Lodi s.p.a., a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento dei primi due. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per il regime delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consigli