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Ordinanza — n. 1672/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1672/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1672/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 653-2021 proposto da: DI AGOSTO ANSELMO ANTONINO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ricorrente - contro CATALDO DOMENICO; - intimato - avverso l'ordinanza n. cronol. 467/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che: F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1672/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 19018/2014, Cass. 24722/2015, Cass. 19653/2015).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato anticipo spese tardivo istanza di ricusazione tardiva inosservanza del termine opposizione tardiva annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 653-2021 proposto da: DI AGOSTO ANSELMO ANTONINO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ricorrente - contro CATALDO DOMENICO; - intimato - avverso l'ordinanza n. cronol. 467/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che: F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 653/2021 Numero sezionale 10748/2021 Numero di raccolta generale 1672/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 1. Il giudice delegato al fallimento di Aicon Yatchts s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 39.170,93 vantato da Alselmo Antonino Di Agosto.

2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decreto del 19 novembre 2020, riteneva improcedibile l’opposizione proposta dal Di Agosto, in quanto la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza era avvenuta soltanto quattro giorni prima della data fissata anziché entro il termine all’uopo assegnato; l’istanza di concessione di un nuovo termine per rinnovare l’incombente non era stata poi accompagnata dall’allegazione o dimostrazione di alcuna concreta ragione giustificativa, se non da un generico riferimento alla situazione scaturita dalla pandemia da Covid-19.

3. Per la cassazione di tale statuizione, pubblicata in data 19 novembre 2020, ha proposto ricorso Alselmo Antonino Di Agosto, prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di Aicon Yatchts s.p.a. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., 152, comma 3, e 291 cod. proc. civ., perché il collegio dell’opposizione ha ritenuto indispensabile, al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza al curatore nel termine all’uopo assegnato piuttosto che concedere un nuovo termine, perentorio, per provvedere al rinnovo della notifica.

5. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo precisato che nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 l. fall. l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine Ric. 2021 n. 00653 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 653/2021 Numero sezionale 10748/2021 Numero di raccolta generale 1672/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge nè può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 19018/2014, Cass. 24722/2015, Cass. 19653/2015).

5. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. Il Presidente Ric. 2021 n. 00653 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .