Italian asylum appeal dismissed for tardiness and lack of specific grounds regarding the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible due to procedural tardiness and a failure to address the specific grounds of the lower court's ruling. The applicant argued for subsidiary protection based on generalized violence in Nigeria and humanitarian protection due to vulnerability, but the Court of Appeal had already rejected the claim on time-barred grounds. The Supreme Court ruled that the appeal's arguments were irrelevant to the time-bar issue and lacked the required specificity under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4) c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to address the specific grounds of the contested decision, particularly when the lower court ruled on a preliminary bar like tardiness, and the appellant's arguments do not relate to that specific ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7788-2021 proposto da: OMATSEYE MOSES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PIRANDELLO 67 PAL A, presso lo studio dell'avvocato SABRINA BELMONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUELA SQUELLATI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/2/2021;
F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALBERTO PAZZI. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 28 marzo 2018, rigettava il ricorso proposto da Moses Omatseye, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2021, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.
3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso Moses Omatseye prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. g), 3 e 14 d. lgs. 251/2007, anche in relazione agli artt. 4, par. 3 d), della Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3, lett. a, della Direttiva 2005/85/CE, stante la presenza di una condizione di violenza generalizzata nell’intera Nigeria. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di Ric. 2021 n. 07788 sez.
M1 - ud. 01-12-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 riconoscimento della protezione umanitaria nonché la violazione degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte d’appello ha aprioristicamente escluso la sussistenza in capo al migrante di condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività. Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 07788 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. Il Presidente Ric. 2021 n. 07788 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A