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Ordinanza — n. 1665/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on labor continuity, ruling failure to prove business transfer in first instance precludes argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Quadrifoglio Onlus against the Court of Appeal of Turin's decision denying labor continuity. The lower court found that the workers' rights to continued employment and seniority pay were established because the same company managed the service contract despite a change in the contracting cooperative. The Supreme Court upheld this ruling, emphasizing that the appellant failed to provide evidence of a business transfer in the first instance, thereby violating procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 29, third comma, D.Lgs. 276/2003: Labor continuity under Art. 2112 c.c. applies when an enterprise is transferred to a new employer, but the burden of proving this transfer lies with the party claiming it; failure to allege and prove such facts in the first instance precludes raising the issue on appeal.

Parole chiave

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labor continuity business transfer procedural preclusion seniority pay burden of proof service contract appeal dismissal contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
276/2003, costituente eccezione rispetto al principio generale sancito dall’art. 2112 c.c., “essendo l’appellante rimasta contumace in primo grado” (così all’ultimo capoverso di pg.
Art. 29, third comma, D.Lgs. 276/2003
la Corte escludeva pure l’ipotesi prevista dall’art. 29, terzo comma d.lg.
Art. 348ter ultimo comma c.p.c.
6 della sentenza): sicché, la circostanza non è più controvertibile, per la preclusione determinata dalla doppia conformità delle due sentenze di merito, ai sensi dell’art. 348ter ultimo comma c.p.c. (ciò di cui ha dato espressamente atto la società cooperativa al primo periodo e al primo capoverso di pg.
art. 2112 c.c
avverso la sentenza di primo grado, che, nella sua contumacia, aveva accertato il diritto di José Louis Avellaneda Guerrero e Rony Lazaro Bautista Herrera, già dipendenti di KGS Cargiver s.c.s., alla prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1° ottobre 2017 alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 2112 c.c.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 31 luglio 2020, la cooperativa ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resistevano i due lavoratori con unico controricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 17 giugno 2004 n. 11353
Cass. 24 ottobre 2017, n. 25148
Cass. 24 ottobre 2017, n. 25148);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21128-2020 proposto da: QUADRIFOGLIO ONLUS S.C. COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO GENCO; - ricorrente - contro AVELLANEDA GUERRERO JOSE LUIS, HERRERA BAUTISTA RONY LAZARO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE BISACCA; - controricorrenti - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21011/2020 Numero sezionale 11205/2021 Numero di raccolta generale 1665/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 29 novembre 2019, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Onlus s.n.c. avverso la sentenza di primo grado, che, nella sua contumacia, aveva accertato il diritto di José Louis Avellaneda Guerrero e Rony Lazaro Bautista Herrera, già dipendenti di KGS Cargiver s.c.s., alla prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1° ottobre 2017 alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 2112 c.c. e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive per gli scatti di anzianità dalla cessazione del rapporto di lavoro con KGS;

2. essa riteneva la continuità del rapporto di lavoro ai sensi della citata norma, per l’identità dell’azienda gestita dalle due cooperative sociali, nella coincidenza della concessione trentennale con vincolo di destinazione d’uso aggiudicata alla Coop. Quadrifoglio nel 2017 con l’appalto tra la ASL e KGS, risultante dalla delibera 27 febbraio 2017; essendo irrilevante la (mancata) conclusione di un contratto tra le due società, ricorrendo un trasferimento di azienda qualora, immutata l’organizzazione aziendale, vi sia sostituzione del titolare del rapporto di lavoro, indipendentemente da un vincolo contrattuale diretto;

3. la Corte escludeva pure l’ipotesi prevista dall’art. 29, terzo comma d.lg. 276/2003, in difetto di prova di elementi di discontinuità: onere non assolto dall’appellante per la contumacia in primo grado; Ric. 2020 n. 21128 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21011/2020 Numero sezionale 11205/2021 Numero di raccolta generale 1665/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 4. con atto notificato il 31 luglio 2020, la cooperativa ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resistevano i due lavoratori con unico controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 29, terzo comma d.lg. 276/2003, 37 CCNL Cooperative sociali, per la non contestazione degli elementi di discontinuità allegati nel subentro della gestione della RSA Carlo Alberto di Torino, con la conseguente esclusione dell’ipotesi di trasferimento d’azienda (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437 c.p.c., per omesso esercizio dei poteri officiosi giudiziali, propri del rito del lavoro, senza alcuna giustificazione, nonostante la loro sollecitazione dalla società appellante con la formulazione di capi di prova orale idonei alla dimostrazione dei presupposti di operatività della fattispecie prevista dall’art. 29, terzo comma d.lg. 276/2003 (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. in via di premessa, occorre distinguere tra successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili, perché la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti; altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, terzo comma d.lg. 276/2003, non in contrasto sul punto con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. Ric. 2020 n. 21128 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21011/2020 Numero sezionale 11205/2021 Numero di raccolta generale 1665/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda; sicché, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore al trasferimento automatico all'impresa subentrante, occorrendo procedere al suddetto accertamento (Cass. 6 dicembre 2016, n. 24972;

Cass. 29 marzo 2019, n. 8922); 3.1. nel caso di specie, entrambe le corti di merito hanno accertato in fatto la ricorrenza di un trasferimento d’azienda (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 5 all’ultimo di pg. 6 della sentenza): sicché, la circostanza non è più controvertibile, per la preclusione determinata dalla doppia conformità delle due sentenze di merito, ai sensi dell’art. 348ter ultimo comma c.p.c. (ciò di cui ha dato espressamente atto la società cooperativa al primo periodo e al primo capoverso di pg. 10 del ricorso);

4. la Corte territoriale neppure è incorsa nella violazione denunciata in ordine all’omesso esercizio dei propri poteri officiosi, avendo chiaramente affermato il mancato assolvimento dalla ricorrente dell’onere di tempestive allegazione e prova, in ordine alla ricorrenza di una successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, a norma dell’art. 29, terzo comma d.lg. 276/2003, costituente eccezione rispetto al principio generale sancito dall’art. 2112 c.c., “essendo l’appellante rimasta contumace in primo grado” (così all’ultimo capoverso di pg. 7 e al primo periodo di pg. 8 della sentenza): in esatta applicazione del principio di circolarità, nel rito del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, comportante l’impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state Ric. 2020 n. 21128 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21011/2020 Numero sezionale 11205/2021 Numero di raccolta generale 1665/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. s.u. 17 giugno 2004 n. 11353;

Cass. 24 ottobre 2017, n. 25148);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 21128 sez. ML - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a