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Ordinanza — n. 1662/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; appellate court's merit review on habitual activity and prescription stands. INPS appeal dismissed; appellate court's merit review on habitual activity and prescription stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the lawyer's activity was occasional due to low income. The INPS argued habitual activity based on tax registration, but the court emphasized that the burden of proof lies with the social security institution. Consequently, the court ruled that the appellate court's factual assessment on prescription and habitual activity could not be overturned on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995; Art. 44, co. 2 d.l. 269/2003; Art. 2941 n. 8 c.c.: The burden of proving habitual professional activity and exceeding income limits rests with the social security institution, and appellate courts cannot re-evaluate factual merit findings regarding prescription or occasionality.

Parole chiave

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social security contributions habitual professional activity prescription period burden of proof appellate review limits income threshold separate management rendita d'invalidità della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995
il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co.
Art. 44, co. 2 d.l. 269/2003
576/1980, dell’art. 44, co.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 86 c.p
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1662/2022Data pubblicazione 19/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 53 d.p.r. 917/1986
111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d.
art. 1 d.p.r. 633/1972
in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

Giurisprudenza citata

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C. 4419/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18763-2020 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro PIERRO RITA, in proprio, ex art. 86 c.p.c., quale avvocato, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. MASSIMO CESARO, Via Savoia 31; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5692/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 8/11/2019, NRG 89/2017;

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18763/2020 Numero sezionale 9463/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 1662/2022Data pubblicazione 19/01/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di Rita Pierro, quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2009;

2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 2.671,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale;

3. la Corte riteneva in ogni caso che il credito fosse anche da considerare prescritto, in quanto il termine per il versamento era fissato al 16.6.2010 e quindi l’avviso di addebito notificato il 30.6.2015 era intervenuto oltre il quinquennio, né risultava dedotta una condotta dolosa del professionista, non potendo essere individuato un occultamento giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, stante la sussistenza dei poteri ispettivi dell’ente che impedivano di riconoscere nell’inadempimento all’obbligo di dichiarazione un ostacolo insormontabile;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di Rita Pierro; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18763/2020 Numero sezionale 9463/2021 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1662/2022Data pubblicazione 19/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie difensive;

CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co. 26- 31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

2. il motivo è infondato;

3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021);

4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18763/2020 Numero sezionale 9463/2021 per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a Numero di raccolta generale 1662/2022Data pubblicazione 19/01/2022 tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità;

5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente.

7. il motivo va dunque disatteso e pertanto, rendendosi definitiva la pronuncia sull’insussistenza dell’obbligo, il secondo motivo, formulato con riferimento ai soli profili riguardanti la questione sulla prescrizione, resta assorbito;

8. le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S