Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of self-sufficiency and insufficient detail on decisive facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the ground of omitted examination of a decisive fact lacked self-sufficiency and specific details. The taxpayer argued the lower court erred by relying on a 2016 survey plan not properly proven, but failed to specify when and how the fact was introduced or why it was decisive. The court ruled that the appeal must be fully self-contained to allow verification without examining external documents, citing established precedents on the principle of autosufficienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal alleging omitted examination of a decisive fact is inadmissible if it fails to clearly identify the fact, its timing, proof, and decisiveness, or if it relies on unattached documents without textual reproduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27473-2020 proposto da: CONDOR SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO SORRENTINO; - ricorrente - Contro COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO; - intimato - avverso la sentenza n. 566/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso avviso di accertamento TARSU/TIA per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2014 e 2015 in ordine ad un immobile sito nel comune di Castel San Giorgio; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello del comune di Caste! San Giorgio affermando che rispetto all'imposta pretesa per il 2006 in ordine alle superficie verificate come da verbale accertativo di quello stesso anno risulta l'addizione di spazi ulteriori non contemplati all'epoca e riscontrati a seguito di sopralluogo avvenuto nel 2016: tali spazi sono stati correttamente ritenuti produttivi di rifiuti ordinari in quanto nel caso di specie la parte contribuente non ha provveduto ad effettuare una documentata denuncia di tali spazi per dichiararne la non produttività di rifiuti e nessuna decadenza si è verificata a detrimento della pretesa tributaria in oggetto, non essendo decorso il relativo termine di 5 anni.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre il comune di Castel San Giorgio non si costituiva. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto il giudice di secondo grado ha erroneamente rilevato che l'appello fosse fondato sulla scorta di un secondo accertamento effettuato in data 7 ottobre 2016, ma dagli atti della produzione di parte appellante risulta solo una planimetria dei luoghi relativa all'anno 2016, circostanza questa che non permette di ritenere assolto correttamente l'onere della prova.
Ric. 2020 n. 27473 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza, facendo lo stesso riferimento a documenti, fatti e circostanze che non sono né allegati né trascritti all'interno del ricorso (planimetria, accertamento presso l'immobile avvenuto in data 7 ottobre 2016, produzione documentale in appello del comune di Castel San Giorgio). Secondo questa Corte infatti il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018;
Cass. n. 17070 del 2020). In effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018;
Cass. n. 17070 del 2020). Inoltre, secondo Cass. n. 20414 del 2021: Ric. 2020 n. 27473 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omesso esame del fatto decisivo è dedotto in modo inesaustivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell'interpretare il nove/lato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito (già molto tempo prima dell'introduzione del ricorso oggi in esame) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare: (a) quale fatto non sarebbe stato esaminato; (b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio; (c) come era stato provato; (d) perché era decisivo (Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il motivo di impugnazione non contiene le analitiche indicazioni relative ai punti c) e d). Pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va statuito in marito alle spese, non essendosi costituito il comune di Castel San Giorgio. P.Q. M . Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 o . icembre,2021. Il P sidente DEPOSITATO IHC