Cassation court dismisses appeal on usucapion claim, ruling burden of proof depends on specific factual context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the plaintiff's usucapion claim. The plaintiff argued that the defendants lacked possession, but the appellate court found the defendants derived their factual power from a 1957 family division involving the plaintiff's father. Consequently, the burden of proof was adjusted to reflect this specific familial relationship rather than requiring rigorous proof of independent possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 2 c.p.c.; Art. 2900 c.c.: The burden of proof in an action for vindication is not rigidly fixed but must be calibrated to the specific factual circumstances and the defendant's defensive posture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
_CA-L . G ORDINANZA sul ricorso 24435-2020 proposto da: RUOCCO PASQUALE, CAPUT() LUCA, rappresentati e difesi dagli avvocati TOMMASO GALLO, RAFFAELE SANTORO; - ricorrenti - CASOLA LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO ESPOSITO; - controricorrente — ricorrente incidentale - DE LUISE GENNARO FRANCESCO, quale erede di DE LUISE ANNA, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di . b4'--' 'Mo A114 7"C Eli )Ci4 Cassazione, rappresentato e difeso [dagli avvocati TOMMASO GALLO RAFFAELE SANTOR3 _ - - controricorrente — DE LUISE RAFFAELE; -intimato- avverso la sentenza n. 598/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 7 febbraio 2008 De Luise Anna esponeva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Praiano, via G. Capriglione, riportato nel N.C.T. al foglio 3, particella 474; di avere appreso che i coniugi De Luise Raffaele e Loredana Casola, con atto di vendita del 3 luglio 2006, avevano alienato il suddetto appezzamento agli acquirenti Ruocco Pasquale e Sorrentino Maria; che in tale atto gli alienanti avevano affermato di aver acquistato la proprietà del bene venduto, in parti uguali ed indivise, per usucapione, a seguito di possesso ultraventennale; che i coniugi alienanti non avevano mai avuto il possesso del bene.
Tanto premesso con la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno De Luise Anna chiamava in giudizio De Luise Raffaele, Casola Loredana, Ruocco Pasquale e Sorrentino Maria. L'attrice chiedeva di accertare il proprio diritto sull'appezzamento sopra descritto, con la condanna dei convenuti al rilascio e al risarcimento del danno. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda. Secondo il primo giudice De Luise Anna non aveva assolto all'onere probatorio imposto all'attore che agisce in rivendicazione. La Corte d'appello di Salerno, adita dalla De Luise, riformava la sentenza.
Essa riconosceva in primo luogo l'applicabilità, nel giudizio d'appello, dell'art. 164, comma 2, c.p.c. In ragione di ciò il vizio incorso nella vocatio in ius nei confronti di Ruocco Pasquale doveva ritenersi sanato con effetto ex tune a seguito della rinnovazione della notifica. Nel merito la Corte di merito osservava che l'attrice aveva acquistato il terreno a seguito di divisione del 1957 intercorsa fra i germani De Ric. 2020 n. 24435 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Luise, fra i quali era compreso De Luise Luigi, padre di De Luise Raffaele. Ciò posto la Corte riconosceva che il rapporto di De Luise Raffaele con il bene derivava dal titolo del proprio genitore, rispetto al quale nessuno dei convenuti poteva ritenersi terzo.
Non era tale la Casola, coniuge di De Luise Raffaele, la quale non aveva neanche allegato di avere instaurato il rapporto con il bene in forza di un titolo diverso rispetto a quello del coniuge. Non lo erano Sorrentino Maria e Ruocco Pasquale, i quali, avendo acquisto da alienanti che si erano dichiarati proprietari per usucapione non giudizialmente accertata, avevano implicitamente accettato il rischio di un acquisto a non domino, qualora il proprietario si fosse fatto avanti per rivendicate il bene. Per la cassazione della sentenza Ruocco Pasquale e Caputo Luca, quest'ultimo quale unico erede di Sorrentino Maria, hanno proposto ricorso affidato a due motivi.
Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che la rinnovazione della citazione in appello avesse raggiunto il proprio scopo in dipendenza della costituzione della parte. Si rimprovera alla Corte d'appello di non avere considerato che la rinnovazione della notificazione era stata eseguita presso il procuratore costituito, pur essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza: quindi il termine assegnato per la rinnovazione non era stato nei fatti rispettato, conseguendone perciò l'inapplicabilità della sanatoria.
Con il secondo motivo si censura la decisione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto la efficacia del titolo di proprietà del bene in capo all'attrice, costituito dalla divisione, non solo nei confronti di De Luise Raffaele, avente causa di uno dei condividenti, ma anche del coniuge di lui Casola Loredana, la cui posizione era invece del tutto indipendente. Si rileva ancora che l'attrice non avrebbe potuto affermarsi proprietaria Ric. 2020 n, 24435 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- per usucapione.
Dagli atti, infatti, risultava l'acquisto del possesso, ma non la sua protrazione per il tempo occorrente per l'acquisto del diritto. Casola Loredana ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto raccoglimento del ricorso. Ha depositato controricorso anche De Luise Gennaro Francesco, quale unico erede di De Luise Anna. De Luise Raffaele resta intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. I ricorrenti e Casola Loredana hanno depositato memorie.
Deve in via preliminare essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso di Casola Loredana, con il quale questa, soccombente nel giudizio d'appello, ha chiesto raccoglimento del ricorso principale. Il controricorso è stato notificato il 30 ottobre 2020, decorsi oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, eseguita il 19 giugno 2020. «Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva» (Cass. n. 24155/2017; n. 25505/2009).
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla vocalio in ius sono sanati con effetto ex lune (Cass. n. 23667/2018). Nel caso in esame è avvenuto che la prima notificazione dell'atto di appello nei confronti del Ruocco, eseguita presso il procuratore costituito, non andò a buon fine per irreperibilità del destinatario. La Corte d'appello ne ha quindi Ric. 2020 n, 24435 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- ordinato la rinnovazione e a seguito della rinnovazione il Ruocco si è costituito nel giudizio d'appello.
Il ricorrente, con il motivo in esame, intende accreditare la tesi che i principi sulla rinnovazione e sulla sanatoria della nullità della notificazione non sarebbero applicabili nel caso di specie. Si sostiene che, essendo decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, la rinnovazione doveva essere eseguita mediante notificazione alla parte personalmente, mentre essa era stata eseguita presso il procuratore costituito. Secondo il ricorrente, con riferimento alla rinnovazione, non si poneva tanto un problema di validità, ma di rispetto del termine perentorio accordato dal giudice per la stessa rinnovazione.
Insomma, sembra volersi sostenere che, ai fini del rispetto di quel termine, occorreva che la notificazione fosse stata ritualmente eseguita presso il procuratore costituito, conseguendone quindi la possibilità del destinatario della notificazione di costituirsi al solo scopo di rilevarne la nullità. La tesi non trova conferma nella giurisprudenza della Corte, che ha riconosciuto il diverso principio secondo cui «nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Tuttavia, la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (arti. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, comma 3, 157,164 c.p.c.) (Cass.n. 22341/2017). Ric. 2020 n. 24435 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -5- Del resto, in termini generali, questa Corte ha chiarito che «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex lune, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass.
SU., n. 14916/2016. La sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato si verifica ancorché sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 7703/2018). È inammissibile anche il secondo motivo. La Corte d'appello ha riconosciuto raggiunta la prova della proprietà di De Luise Anna in forza dell'atto di divisione a suo tempo intercorso, fra gli altri, fra la stessa De Luise Anna e De Luise Luigi dante causa di De Luise Raffaele. Quando la Corte di merito menziona l'usucapione, essa non si riferisce alla De Luise Anna, ch'è riconosciuta proprietaria in forza del titolo costituito dal negozio divisorio.
L'usucapione è considerata dalla sentenza solo perché oggetto dell'eccezione di Sorrentino Rocco (nella corretta prospettiva, rimasta sulla carta, dell'attenuazione eventuale dell'onere probatorio a carico dell'attrice in rivendica). In questo senso la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «l'atto di divisione, mentre non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula Ric. 2020 n. 24435 sez.
M2 - ud. 15-07-2021 -6- necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (Cass. n. 4730/2015; n. 15504/2018; n. 10067/2020). La corte di merito ha riconosciuto che il titolo, costituito dalla divisione del 1957, era rilevante anche nei confronti della Casola, la quale, pur non essendo stata partecipe dell'atto di divisione, non aveva allegato né provato «di avere acquisito il rapporto col bene a titolo diverso rispetto alla provenienza dalla massa ereditaria, di cui alla divisione del 1957». Tale affermazione è giuridicamente corretta.
Infatti, una volta riconosciuto che il potere di fatto sulla cosa da parte della Casola aveva la sua genesi nel rapporto con il coniuge, la misura dell'onere della prova imposta nel caso in esame all'attore in rivendicazione si commisurava sulla posizione del solo De Luise Raffaele. Con la memoria il ricorrente ricorda che il convenuto con l'azione di rivendicazione può trincerarsi dietro il possideo quia possideo e non è gravato da alcun onere probatorio. Il richiamo di tale principio, tuttavia, non gli giova e non gli giova proprio perché, secondo la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d'appello, il potere di fatto della Casola aveva la sua iniziale nel rapporto con il De Luise.
Ella, quindi, non poteva disconoscere che il coniuge aveva il possesso della cosa in forza di un titolo che importava l'iniziale riconoscimento della proprietà comune con De Luise Anna. Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass.n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990).
Ric. 2020 n. 24435 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -7- È1, stato anticipato che i rilievi sull'acquisto per usucapione, operati con il motivo, non colgono la ratio decidendi, che si esaurisce nella riconosciuta idoneità della divisione rispetto alla prova della proprietà nei confronti dei condividenti e loro aventi causa. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale Casola Loredana al pagamento, in favore del controricorrente De Luise Gennaro Francesco, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 24435 sez. M2