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Ordinanza — n. 1549/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to prove timely objection to bank account set-off in civil proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1549/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors against a judgment confirming bank account relationships and interest charges. The appellants argued that bank balances should be automatically offset without a specific request, but the court found they never raised this defense in the first or second instance. Consequently, the court ruled that the failure to timely object to set-off bars the claim, as the issue was not properly raised before the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 1941 c.c.: A party must explicitly raise an exception of set-off in the first instance; failure to do so precludes its consideration on appeal, and errors in interpreting the plaintiff's claim are not grounds for cassation unless they affect the meaning of the law itself.

Parole chiave

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exception of set-off bank account balances guarantor liability timely objection cassation admissibility civil procedure fideiussione compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
La detta Corte ha evidenziato, in particolare, che gli appellanti non avevano domandato, in primo grado, la compensazione dei saldi e che la questione non poteva essere posta in appello, a mente dell'art. 345 c.p.c..
Art. 360, n. 3 c.p.c.
L'erronea interpretazione della domandk e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
L'erronea interpretazione della domandk e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 1853 c.c.
L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass.
Art. 1247 c.c.
Richiamalinfine, l'art. 1247 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre Sez.
Art. 1941 c.c.
art. 345 c.p
La detta Corte ha evidenziato, in particolare, che gli appellanti non avevano domandato, in primo grado, la compensazione dei saldi e che la questione non poteva essere posta in appello, a mente dell'art. 345 c.p.c..
art. 1247 c.c
Richiamalinfine, l'art. 1247 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre Sez.
art. 1941 c.c
art. 1853 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 agosto 2018, n. 20694
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430
20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass.
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).
Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546
(Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27319-2020 proposto da: RIZZO MARIA, RIOLO ANTONIO MARIO, RIOLO CARMELO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO ROMANO; - ricorrenti - contro FINO 2 SECURITISATIONS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa doValue spa, quale mandataria generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sez. VI- RG 27319/2020 camera di consiglio 22.10.2021 ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO N. 101, presso lo studio dell'avvocato ARTURO CANCRINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro FALLIMENTO VIDEOMATIC DI MOLO SALVATORE & C.

SAS E FALLIMENTO PERSONALE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO MOLO SALVATORE; - intimati - contro UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA PIAZZA; resistente -\ avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALAB ELLA. FATTI DI CAUSA 1.

— Il Tribunale di Catania ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da Maria Rizzo, Antonio Mario Riolo e Carmelo Riolo, avente ad oggetto l'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere tra Unicredit e Videomatic s.r.l. di Riolo Salvatore & C. s.a.s.: società in favore della quale gli attori avevano prestato fideiussione e che Sez. VI- RG 27319/2020 camera di consiglio 22.10.2021 2 ( era stata dichiarata fallita. La domanda aveva ad oggetto tre distinti rapporti di conto corrente rispetto ai quali era lamentato l'addebito di interessi e commissioni non dovute. 2.

— In sede dì gravarne la pronuncia del giudice di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Catania. Questa ha respinto il motivo di impugnazione con cui era statA lamentata la mancata compensazione dei saldi ricalcolatí (uno dei quali a credito della banca, due a credito della correntista) dei tre conti correnti. La detta Corte ha evidenziato, in particolare, che gli appellanti non avevano domandato, in primo grado, la compensazione dei saldi e che la questione non poteva essere posta in appello, a mente dell'art. 345 c.p.c.. 3.

— La sentenza della Corte di Catania, resa il 14 gennaio 2020, è impugnata per cassazione, con unico motivo, da Maria Rizzo e dai Riolo. Resiste con controricorso, a mezzo della procuratrice doValue s.p.a., Fino 2 Securitisation s.r.1., cessionaria del crediti di Unicredit. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 1853, 1247 e 1941 c.c.. Assumono che i debiti e i crediti di più conti correnti bancari si compensano automaticamente, senza bisogno della proposizione di apposita eccezione e che, nella sostanza, il rapporto tra Unicredit e la correntista «è stato unico in ragione del comportamento tenuto dalla banca nella gestione dei conti accesi dalla società in bonis, così come accertato dalla consulenza tecnica eseguita in primo grado».

Aggiungono che la Corte di appello, nell'interpretare la domanda attrice, avrebbe offerto una lettura non condivisibile degli atti processuali. Richiamalinfine, l'art. 1247 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre Sez. VI RG 27319/2020 camera di consiglio 22.10.2021 in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale, e l'art. 1941 c.c., il quale dispone che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore e osserva che l'obbligata principale risultava complessivamente creditrice, nei confronti dell'istituto di credito, per euro 3.091,31. 2.

— Il motivo è infondato, e così il ricorso. L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. 4 luglio 2019, n. 17914). Non potendo attuarsi la compensazione d'ufficio, la relativa domanda di compensazione, proposta in appello, doveva quindi ritenersi nuova e, come tale, inammissibile. Hanno dedotto gli istanti che i tre conti correnti integrerebbero un rapporto unico.

Se così fosse andrebbero applicate le regole della c.d. compensazione impropria: con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporterebbe l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione. Gli istanti non spiegano, tuttavia, se e come abbiano fatto valere la questione, di cui la sentenza impugnata non parla, nella precorsa fase di merito. Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al Sez.

VI- RG 27319/2020 camera di consiglio 22.10.2021 4 principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Inammissibile è, poi, la questione vertente sull'interpretazione della domanda attrice. L'erronea interpretazione della domandk e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).

Da ultimo, non coglie nel segno la censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 1247 e 1941 c.c.. Il fatto che il fideiussore possa opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale non interferisce col regime processuale della relativa domanda o eccezione: e si è visto che i ricorrenti non hanno fatto valere tempestivamente la compensazione dei saldi. La disposizione di cui all'art. 1941 c.c., poi, si limita a escludere che la garanzia fideiussoria possa superare, per ammontare e condizioni, il debito principale: ma la non operatività della compensazione, di cui è mancata tempestiva eccezione, non implica, come è evidente, che i fideiussori abbiano assunto un impegno che sopravanzasse, nel senso indicato, l'obbligazione principale.

Sez. VI - RG 27319/2020 camera di consiglio 22.10.2021 5 ler 3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in data 22 ottobre 2021. Il