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Ordinanza — n. 1547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and abstract reasoning on usury calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to provide specific facts regarding the usury calculation method. Although the lower court applied the correct legal criteria for comparing interest rates and maximum overdraft commissions, the appeal merely asserted a general error without reproducing the expert report or demonstrating how the specific calculation would have revealed usury. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary logical precision required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, n. 108 del D.L. 108/1996; Art. 644, comma 4, c.p.: The cassation appeal must specifically identify the decisive facts and the logical error in the lower court's application of the usury threshold criteria, including the separate comparison of the effective global interest rate and the maximum overdraft commission with their respective statutory thresholds, rather than offering abstract complaints.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility usury threshold calculation maximum overdraft commission logical precision requirement expert report reproduction sostegno finanziario credito nel fallimento ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, n. 108 del D.L. 108/1996
— I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1.
Art. 644, comma 4, c.p.
Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe fatto incomprensibilmente rientrare la commissione di massimo scoperto tra le diverse remunerazioni prese in considerazione dall'art. 644, comma 4, c.p..
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
VI- RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 4 trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (cfr.: Cass. 13 luglio 2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 luglio 2021, n. 19989
VI- RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 4 trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (cfr.: Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass.
Cass. 17 luglio 2014, n. 16368
19989; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; cfr.
Cass. 3 giugno 2016, n. 11482
pure Cass. 3 giugno 2016, n. 11482).
Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303
Ma il ricorso per cassazione non solo manca di riprodurre le parti dell'elaborato peritale necessarie per avere precisa contezza del metodo seguito dal consulente d'ufficio; esso omette altresì di indicare se la tecnica di calcolo indicata da Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 avrebbe condotto a rilevare ; ii Sez.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20613-2020 proposto da: SANTONOCITO SANTO, titolare dell'omonima ditta, DI GREGORIO FILOMENA ERMELINDA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di e, CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARMELO PLATANIA; - ricorrente - contro FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa doValue Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato Sez. VI- RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE GIOVANNI SAMPOGNARO; - controricorrente - contro UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2432/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 novembre 2019. La nominata Corte ha respinto il gravame proposto da Santo Santonocito e Filomena Ermelinda Di Gregorio avverso la pronuncia resa, in primo grado, del Tribunale etneo. Questo, a sua volta, aveva rigettato la domanda dei predetti Santonocito e Di Gregorio, vertente sull'accertamento dell'applicazione, in loro danno, di interessi usurari, e condannato, altresì, gli attori appena nominati al pagamento della complessiva somma di curo 64.753,15, oltre interessi, in favore di Unicredit Credit Management Bank s.p.a.. 2.

— Il ricorso per cassazione di Santo Santonocito e Filomena Eiinelinda Di Gregorio si fonda su di un motivo. Resiste con controricorso, attraverso la procuratrice doValue s.p.a., Fino 1 Securitisation s.r.1., che si è resa cessionaria dei crediti di Unicredit Sez. VI- RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 2 Credit Management Bank. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1. n. 108/1996 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sfi-to oggetto di discussione tra le parti.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe fatto incomprensibilmente rientrare la commissione di massimo scoperto tra le diverse remunerazioni prese in considerazione dall'art. 644, comma 4, c.p.. Viene osservato che la commissione di massimo scoperto non era stata calcolata «sulla parte della somma affidata, rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo (c.d. 'punta' nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento». Viene osservato che, ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto sarebbe stato «necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto applicata e quella `soglia'» per poi «compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che [fosse] eventualmente residuato da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge». 2.

— Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha escluso di poter dare atto dell'applicazione dell'usura attribuendo rilievo a plurimi elementi: la non applicabilità della disciplina della 1. n. 108/1996 al contratto di conto corrente del 9 ottobre 1995, posto che l'indicata legge regolava i soli contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore (e tali erano i contratti di apertura di credito conclusi rispettivamente il 27 gennaio 2003 e il 30 Sez. VI-RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 ottobre 2003); l'assenza di riscontri quanto all'affermato superamento del tasso soglia in trentadue trimestri; la genericità della deduzione attorea, giacché gli istanti non avevano individuato i suddetti trimestri; l'irrilevanza di esorbitanze del tasso soglia verificatesi nel corso del rapporto, laddove ciò che rilevava, ai fini dell'usura, era la misura del tasso convenuto al momento della conclusione del contratto; la circostanza per cui, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, non si evidenziava un superamento del tasso soglia, avendo particolarmente riguardo alle evidenze della consulenza tecnica.

Ora, gli odierni ricorrenti non si misurano con tale complessa ratio decidendi: non confutano i diversi argomenti spesi dalla Corte distrettuale per dar ragione del rigetto dell'appello, ma si soffermano sul solo metodo di calcolo dell'usura con riguardo alla commissione di massimo scoperto. A tal fine formulano tuttavia una censura che è carente di autosufficienza. Gli istanti richiamano infatti la relazione di consulenza tecnica senza trascriverne i passaggi rilevanti ai fini della precisa comprensione del mezzo di censura e del compiuto apprezzamento della sua decisività.

In termini generali è da ricordare che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, Sez.

VI- RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 4 trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (cfr.: Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; cfr. pure Cass. 3 giugno 2016, n. 11482). E' poi da osservare, in particolare, che la Corte di merito mostra di essere ben consapevole dell'insegnamento di Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 — difatti menzionata nel corpo della pronuncia — secondo cui ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della 1. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la «CMS soglia», calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il «margine» degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la verifica dell'usura non sarebbe stata condotta nel rispetto di tale criterio. Ma il ricorso per cassazione non solo manca di riprodurre le parti dell'elaborato peritale necessarie per avere precisa contezza del metodo seguito dal consulente d'ufficio; esso omette altresì di indicare se la tecnica di calcolo indicata da Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 avrebbe condotto a rilevare ; ii Sez. VI-RG 20613/2020 camera di consiglio 22.10.2021 5 l'usura che la Corte di merito ha invece escluso. In tal senso il motivo pecca di astrattezza e non dà ragione della decisività della doglianza formulata. 3.

— Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, in data 22 ottob