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Ordinanza — n. 1536/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital gains from passive shareholding are excluded from social security contribution bases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital gains from the social security contribution base. The INPS argued that all business income should be taxable for contributions, but the court affirmed that passive shareholding profits do not constitute self-employment income. Consequently, the court held that the lower court correctly applied the distinction between active business earnings and passive capital returns.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438; Art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986: Profits derived from mere participation in capital companies without active labor performance are excluded from the taxable base for social security contributions.

Parole chiave

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social security contributions capital gains exclusion passive shareholding self-employment income INPS contribution base calcolo dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438
civ., l'Inps deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n.
Art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986
917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett.
Art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Riccardo Spagnesi ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Riccardo Spagnesi ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28248-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente- contro SPAGNESI RICCARDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUELA GUZZO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 28248 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G.28248/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito proposta da Riccardo Spagnesi avverso la richiesta di versamento, da parte dell'Inps, di Euro 33.394,35 a titolo di contributi alla gestione artigiani e commercianti, per i redditi 2011-2012 derivanti dalla propria partecipazione alla società Esseti s.r.I.; la Corte territoriale ha affermato che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, inclusi dal testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi da capitale, non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS; che la ratio della norma è coerente con la previsione costituzionale (art. 38, co.2 Cost.) la quale vuole che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori e non a coloro i quali si limitano a investire i propri capitali a scopo di utile; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Riccardo Spagnesi ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, limitandosi a ribadire la propria opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata, deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello nel caso in esame, di tal che, le censure mosse dall'Inps si rivelano infondate; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 16 novembre 2021 Il Pres Margherita tila eon