Cassation court dismisses INPS appeal regarding contributory debt prescription and fraudulent concealment issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the contributory debt was prescribed. The INPS argued for fraudulent concealment due to missing tax forms and questioned the habitual nature of the professional activity, but the court ruled these were factual matters not suitable for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the INPS was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, co. 1, lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual determinations regarding fraudulent concealment or the habitual nature of activity when the primary issue is the prescription of the contributory debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11662-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro TORTORA LOREDANA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA TROTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 11662 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11662/20 traINPS (Parte ricorrente) e Tortora arte controricorrente) Con sentenza del 20/12/19, la Corte d'appello di Salerno ha escluso l'obbligo contributivo del professionista in epigrafe per prescrizione dello stesso (non essendo configurabile il doloso occultamento del debito da parte del contribuente). Avverso tale sentenza ricorre l'assistita per due motivi l'INPS, il contribuente resiste con controricorso. Con il primo motivo si deduce la configurabilità del doloso occultamento del debito per mancata compilazione del quadro rr della dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo si lamenta il mancato accertamento dell'abitualità dell'attività, alla base della nascita del debito contributivo. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente rilevato la prescrizione del debito, da un lato in quanto il reltivo termine decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi,come prorogati dai relativi DPCM, e non dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi (in linea con Sez. L, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 — 01, ed altre successive conformi) e dall'altro lato in quanto la corte ha escluso la configurabilità del doloso occultamento del debito.
Con riferimento a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che l'INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021). Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza che ha affermato la sussistenza del debito contributivo, ma ne ha ritenuta la prescrizione.
Spese secondo soccombenza. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 500 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. Il Presidente ; Margherita MiQJOne DEPO§ITATO IN CANCELLERIA r C•:-.:,. .. • 1 9 GEN 2022 iL ,CA rELLIE V._)- . •„:-/; Pio