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Ordinanza — n. 1490/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1490/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1490/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25378-2020 proposto da: FRASCATI FOOD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO CASERTANO; - ricorrente - contro FIRST SRL; - intimata- avverso la sentenza n. 3073/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

Regesto Legislator

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art. 365 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1490/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della statuizione impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare (Cass.27540/2017).

Parole chiave

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proroga tardiva del termine rispetto del termine notifica tardiva dei difetti termini di ricorso tardivo pagamento delle spese preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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art. 365 cod. proc. civ
Una simile procura difetta, quindi, del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ., sicché risulta inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si sia dichiarato legittimato da una simile procura.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25378-2020 proposto da: FRASCATI FOOD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO CASERTANO; - ricorrente - contro FIRST SRL; - intimata- avverso la sentenza n. 3073/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25378/2020 Numero sezionale 10743/2021 Numero di raccolta generale 1490/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza notificata il 13 maggio 2019, dichiarava il fallimento di Frascati Food s.r.l. su istanza di First s.r.l..

2. La Corte d’appello di Roma dichiarava l’improcedibilità del reclamo proposto da Frascati Food s.r.l. avverso tale statuizione, dato che il relativo ricorso era stato depositato soltanto il 13 giugno 2019, quando il termine previsto dall’art. 18, comma 1, l. fall. era oramai perento.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 25 giugno 2020, ha proposto ricorso Frascati Food s.r.l., prospettando due motivi di doglianza. L’intimata First s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della statuizione impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare (Cass.27540/2017).

Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto riporta la data del 12 giugno 2019, nonostante che la sentenza impugnata sia stata depositata il 25 giugno 2020. Una simile procura difetta, quindi, del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ., sicché risulta inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si sia dichiarato legittimato da una simile procura. Ric. 2020 n. 25378 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25378/2020 Numero sezionale 10743/2021 Numero di raccolta generale 1490/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate. La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. Il Presidente Ric. 2020 n. 25378 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G