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Ordinanza — n. 1440/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT refund claim by taxpayer, ruling they bear full proof burden regardless of administrative rejection reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a VAT refund request. The Agency of Revenue argued the taxpayer failed to prove the debt's existence and amount, while the Commission claimed the administrative denial's reasoning was exhaustive. The court ruled that in VAT refund disputes, the taxpayer acts as the substantive creditor and must independently prove all elements of the claim, independent of the administrative body's stated reasons for rejection.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lvo nr. 546/1992; Art. 30 dPR nr. 633/1972; Art. 2697 cc: In disputes regarding the rejection of a tax refund request, the taxpayer bears the burden of proving all constitutive elements of the credit, and the administrative authority's motivation does not restrict the scope of evidence or arguments admissible in court.

Parole chiave

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VAT refund claim burden of proof taxpayer as creditor administrative rejection tax litigation procedure assoggettamento all'IVA rimborso dell'IVA istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 57 d.lvo nr. 546/1992
Art. 30 dPR nr. 633/1972
Art. 2697 cc
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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cass.nr.10797/2010
cass.nr.8998/2014
cass.nr.5827/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11995-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro PROCOM MULTIMEDIA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 5643/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.1a soc. Procom Multimedia in liquidazione proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio della richiesta di rimborso dell'IVA, relativa all'anno 2007, sul presupposto della decadenza dell'istanza.

2. La CTP accoglieva il ricorso 3 Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate la CTR rigettava l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che, essendo il provvedimento di diniego motivato esclusivamente con la tardività dell'istanza di rimborso, l'Ufficio non poteva in giudizio addurre ragioni diverse relative all'esistenza e/o all'ammontare del crediti di imposta.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1.Con il motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lvo nr. 546/1992, 30 dPR nr 633/1972 e 2697 cc in relazione all'art. 360 comma 1 Ric. 2020 n. 11995 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- nr. 3 cpc, si sostiene che la CTR, non ha considerato che, in caso di giudizio avente ad oggetto il diniego di una istanza di rimborso, il contribuente è attore sia in senso formale che sostanziale ed è quindi tenuto ai sensi dell'art. 2697 cc a provare tutti gli elementi costitutivi del proprio credito senza che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR ,tale regime probatorio fosse influenzato in alcun modo dalle ragioni esposte dall'Ufficio con il provvedimento di rigetto dell'istante. 2 II motivo è fondato. 2.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «il rimborso d'imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo assumendo nei confronti dell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata, e, dunque di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell'onere probatorio.

In un rapporto siffatto, non può attribuirsi alla motivazione del provvedimento carattere di necessaria esaustività, giacchè in tale rapporto l'ufficio assume il ruolo passivo di chi "resiste" alla pretesa creditoria del contribuente e non è pertanto gravato dall'onere di motivare compiutamente le proprie ragioni: si è conseguentemente ritenuta sufficiente una motivazione che delinei gli aspetti essenziali del provvedimento e si è altresì affermato che, in caso di controversia avente ad oggetto il rigetto di istanza di rimborso di un tributo, l'Amministrazione ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione del rigetto in sede amministrativa (cass.nr.10797/2010, 8998/2014 e 5827/2020) Ric. 2020 n. 11995 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -3- 2.2 La CTR nel ritenere inammissibile la novità delle contestazione svolte dalle dell'Agenzia rispetto alle motivazioni dell'atto di diniego, non si è attenuta all'insegnamento sopra evidenziato.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata, va, dunque, cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2021. Il Presidente Antonio