Ordinanza — n. 1439/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 15329-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SENATORE BARTOLO GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 9216/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1439/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.l. 119/2018, convertito in I. 136/2018, in relazione all'ad 360 1° comma nr 3; si sostiene il contribuente ha prodotto Ric. 2020 n. 15329 sez.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15329-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SENATORE BARTOLO GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 9216/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Senatore Bartolo Giuseppe impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale l'Ufficio chiedeva il versamento della somma di C 16.252,00 avendo il contribuente donato al coniuge, non legalmente separato, l'immobile adibito a residenza prima del decorso del termine del quinquennio e non avendo provveduto a riacquistare, entro un anno, una nuova abitazione. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava l'estinzione del giudizio essendosi il contribuente avvalso della facoltà di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali (c.d rottamazione ter).
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.l. 119/2018, convertito in I. 136/2018, in relazione all'ad 360 1° comma nr 3; si sostiene il contribuente ha prodotto Ric. 2020 n. 15329 sez.
MT - ud. 04-11-2021 -2-- documentazione relativa all'adesione di pendenze fiscali estranea a quella oggetto della presente controversia. 2 Il motivo è fondato. 2.1 L'impugnata sentenza, con motivazione scarna e priva di qualsiasi riferimento concreto e specifico, ha dichiarato l'estinzione del processo sulla base della asserita adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali (c.d rottamazione ter). 2.2 Sennochè l'Agenzia delle Entrate ha versato in atti la domanda di adesione, riprodotta anche nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ai sensi del d.l. 119/2018 che si riferisce ad avvisi e/o cartelle diverse dall'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni oggetto del presente giudizio. 2.3 Ha, quindi, errato la CTR nel pronunciare sentenza di declaratoria di estinzione del giudizio. 3.Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2021 Il Presidente rio Dr Anto n S.tO\ Ch'FOSiTATO IN CANC Fus