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Ordinanza — n. 1429/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by voluntary payment under simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the taxpayers voluntarily paid the disputed tax amount under the simplified settlement procedure. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayers' appeal against the tax authority's assessment decisions. The court ruled that such voluntary payments legally terminate the litigation, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92: Voluntary payment under the simplified settlement scheme extinguishes the tax dispute, terminating the judicial proceedings and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

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simplified settlement scheme tax dispute extinction voluntary payment cessation of litigation tax authority costs judicial procedure termination simplified procedure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
22129/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l.
Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23932-2018 proposto da: GIOVINE GUIDO FRANCO, CURZIO MODESTA, in proprio ed in qualità di socia accomandataria della società La Pellegrina Antiquariato sas, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELLA MANGANO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 181/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto da Curzio Modesta, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della società La Pellegrina Antiquariato s.a.s. di Curzio Modesta e C., e da Giovine Guido Franco, nella qualità di socio accomandante, avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società e dai soci contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all'anno d'imposta 2008, veniva determinato il maggior reddito d'impresa della società e, conseguentemente, il maggiore reddito di partecipazione dei soci.

Avverso la suddetta sentenza, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Con ordinanza n. 22129/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con istanza in data 30.9.2019, l'Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 Ric. 2018 n. 23932 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 30.9.2019, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Ric. 2018 n. 23932 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPCSRATO íN CA