Court allows correction of its own order to add lawyer's fee deduction due to omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct its previous order regarding the omission of a lawyer's fee deduction. The applicants argued that the prior ruling failed to include a specific clause for deducting costs from the state attorney's fees in favor of their counsel, Antonio De Mari. The court held that in the absence of specific legislative provisions, the remedy for such omissions is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for omitting a lawyer's fee deduction in a court order is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as the request is not an autonomous claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9357-2021 R.G. proposto da: DE ANGELIS Vincenza e SOLE Carmela, nella qualità di liquidatrici della CERPEL s.r.I., già in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 12/03/2014, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Antonio DE MARI, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Carlo Poerio, n. 89/A, presso lo studio legale del predetto difensore; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Le ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l'intimata, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 442/48/2013, depositata in data 27/11/2013, e ha condannato la predetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv.
Antonio De Mari, che ne aveva fatto espressa istanza. Il ricorso va accolto. Invero, l'avv. Antonio De Mari, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nel controricorso depositato in quel giudizio di cassazione, la distrazione in suo favore delle spese processuali, dichiarandosi anticipatario. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. Antonio De Mari, antistatario» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. Antonio De Mari, antistatario» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma il 16/09/2021 Il Presidente Antonio GRECO LI .8 -6Ei41, 2(122 / o CORTE SEPRDIA DI CASSAZIONEU..R.P. CENTRALE G2i:WP,),/ Cr OZ<C>tA'en-0"9".1 PA- 9)12 ..1r12. adpjo-c,,, AR. ctu- (›.L: y-or?;Inkro fkikemdo ile, A,Pti) A:mk- b()-("Vo (v) 4 511ZÒ kico- 2,T I zo 2-o ')-,71 ory\ fY1 56 C) 5 i 22 r„‘ d,cub, D2 IC") ROti\ID .71E>.,-QUYY.
NdrIATO".D , AlYi.b..-5Mik1;0 i\A-9L1t.g)e) LA-kó) IL FUNZIONARIO GTTTDTZIARIO Dott.ssa Elena L uila C UfficioORTE DI CASSAZIONE Relazioni con il Pubblico Coa-12, Gv?A° Coinp, .04/x-(- ,coM ozott'Ana,m3a, M 2o$05 12 gLts;1/4/1-0v. x:e AZ Ìo /23 c4/)\rokA2- & coeu-cz,z,bA,\t nt.-AAAA-./vvx- aep, otij. ej„-,9 YrAVO 54 /2D g(k-Vorkt-Tc4/ oUld-al a-144/107710 d1/49a, /10.Z.C7€1 An,56o5/14 Qd-lo 44 -77 ItAL ANroAAL L'omm.010,2‘:01,\L - it.`An caeu, oz9L:100,Afiz.ov .56-osizl (2(vv,c;\ z ITg