INPS wins cassation case where INPS successfully argues prescription terms extend to declaration deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision regarding the prescription period for INPS contributions. The lower court had incorrectly held that the prescription period began when income was earned rather than when the tax declaration was submitted. The Court ruled that administrative decrees extending declaration deadlines also extend the prescription period, and a prior request for a favorable notice interrupted the time limit. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010; Art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management runs from the expiration of payment terms, meaning any extension of these terms affects the start of the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12648-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro CACCIABUE ZAIRA; - intimata- avverso la sentenza n. 700/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 12648 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 12648/20 tra INPS (Parte ricorrente) e Cacciabue (Parte intimata) Con sentenza 20/9/19, la Corte d'appello di Torino haconfermato la sentenza del tribunale di Alessandria che aveva dichiarato prescritti i contributi previdenziali dovuti dal professionista in epigrafe in relazione alla iscrizione alla gestione separata dell'INPS ed annullato l'avviso di addebito relativo, ritenendo il termine decorrente dalla data della maturazione del reddito e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, il contribuente è rimasto intimato. Il primo motivo, con il quale si lamenta che la sentenza ha trascurato la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi disposta per effetto del d.p.c.m. 12/5/11 intervenuto con riferimento all'anno per cui è causa, è fondato. Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
Analogo principio opera anche per l'anno per cui è causa, con riferimento naturalmente al diverso d.p.c.m. ad esso relativo su richiamato. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la corte territoriale trascurato l'interruzione della prescrizione ad opera della richiesta di avviso bonario inviata dall'INPS, ricevuto il 1.7.16 (quindi prima del decorso del quinquennio prescrizionale, che sarebbe maturato -per effetto della proroga su richiamata- solo al 6.7.16). Il motivo è manifestamente fondato, avendo l'atto indicato valenza interruttiva del termine, la cui maturazione va dunque esclusa.
Il terzo motivo, con quale si deduce l'interruzione della prescrizione in ragione del doloso occultamento del debuito per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, resta assorbito. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. Il Pr