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Ordinanza — n. 1371/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding specific TARI exemption issues and lack of internal res judicata ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1371/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a regional tax commission's decision regarding TARI taxes. The appellant argued for specific exemptions on waste production areas and raised an internal res judicata exception that the lower court ignored. The court found the appeal insufficiently specific on the res judicata point but valid on the exemption issue, leading to the cassation of the lower judgment and remittal for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 546/1992: An appeal must contain specific grounds for challenging the decision; failure to specifically cite a particular statutory ruling as lacking res judicata effect renders the appeal inadmissible on that point, while other valid grounds may still be accepted.

Parole chiave

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TARI tax exemption internal res judicata specificity of appeal waste production areas cassation remittal tassa sui rifiuti divieto di accedere a un dato territorio tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 112 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 132 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
artt. 111 Cost
Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 36 e 53 del d.lgs.
artt. 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere i giudici di appello, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 e 53 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582
Cass. n. 23532/2018
Cass. n. 7369/2017
23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass.
Cass. n. 1200/2016
7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass.
Cass. n. 3064/2012
1200/2016; Cass. n. 3064/2012).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4038-2021 R.G. proposto da: CENTRO GOMME MORETTI di MORETTI G. & R. s.n.c., in persona degli amministratori Giovanni MORETTI e Rodolfo MORETTI, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Domenico NAPOLI, presso il cui studio legale, sito in Salerno, alla via Eugenio Caterina, n. 41, è elettivamente domiciliata; CA.1- - ricorrente - contro SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Lina Di Nello, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo MONACO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata; - con troricorrente - e contro COMUNE di CAMEROTA, in persona del Sindaco pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 3422/02/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per TARI relativo agli anni d'imposta 2014 e 2015, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'agente della riscossione ritenendo che la società contribuente non aveva dimostrato il diritto all'esenzione per quelle parti di superficie produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani né di aver affidato lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a ditte specializzate; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui replica solo la SO.G.E.T. s.p.a. con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è diretto a censurare l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'appello per l'omessa specificità dei motivi d'impugnazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere i giudici di appello, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, omesso di pronunciare sull'eccezione di giudicato interno sollevata con riferimento alla statuizione di primo grado di carenza di legittimazione passiva della società contribuente relativamente all'area detenuta da soggetto terzo (Francesco Moretti) per attività di noleggio bici.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare esame di tale ultimo motivo che è infondato e va rigettato.

5. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tate da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno riformato la statuizione di primo grado ritenendo che la società contribuente non avesse dimostrato il diritto all'esenzione per quelle parti di superficie produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani né di aver affidato lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a ditte specializzate.

5. Orbene, al di là di ogni considerazione sulla correttezza del decisum, che peraltro neanche è oggetto di censura, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, in quanto contiene una esposizione adeguata e chiara delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello proposto dalla SO.G.E.T. s.p.a.

6. Il primo motivo di ricorso è, invece, parzialmente fondato.

7. Va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime:

Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).

Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6"-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).

8. Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5", 26 maggio 2021, n. 14582), in quanto il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutive pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).

9. Nella specie l'atto di appello, riprodotto per autosufficienza nel ricorso e nel controricorso, contiene delle specifiche argomentazioni dirette a censurare la decisione assunta nel primo grado di giudizio con richiesta di riforma della sentenza e dichiarazione di legittimità dell'avviso di accertamento, ancorché limitatamente alla tassabilità delle aree costituenti l'opificio di proprietà della società contribuente ma non contiene alcuna specifica censura alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della società contribuente relativamente all'area detenuta da soggetto terzo (Francesco Moretti) per attività di noleggio bici.

10. Se ne deve concludere che, alla luce del principio sopra esposto, l'onere di specificità dell'impugnazione con riferimento alla statuizione da ultimo indicata non può dirsi assolta, con conseguente accoglimento, nei limiti sopra indicati, del motivo di ricorso in esame.

11. Da quanto detto discende l'accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per avere, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, omesso di pronunciare sull'eccezione di giudicato interno sollevata con riferimento alla statuizione di primo grado di carenza di legittimazione passiva della società contribuente relativamente all'area detenuta da soggetto terzo (Francesco Moretti) per attività di noleggio bici.

12. Invero, la CTR ha omesso di pronunciare su tale eccezione della cui proposizione dà atto anche la CTR nella parte narrativa dello svolgimento del processo.

13. Da quanto fin qui detto discende che vanno accolti il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra si è detto, ed il secondo motivo, va rigettato il primo motivo e la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente sia per l'esame dell'eccezione sollevata dalla società contribuente in sede di controdeduzioni in appello, individuando l'area detenuta dal soggetto terzo ed esclusa, quindi, dalla sottoposizione a TARI a carico della predetta società, nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi