Cassation court dismisses tax agency appeal as tax litigation expired due to lack of resumption after suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision because the underlying tax litigation had expired. The case involved a suspended tax dispute where the suspension period concluded without either party resuming the proceedings within the legally required timeframe. Consequently, the court declared the litigation extinguished, rendering the subsequent appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 100 c.p.c.: When a tax litigation is suspended and the suspension period expires without the parties resuming the proceedings, the litigation is extinguished, barring any further appeals.
Parole chiave
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nte ORDINANZA sul ricorso 30171-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BOVE MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EURIALO N. 92/C, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO REALI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8262/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello di Maria Luisa Bove contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IRES, per l'anno 2004;
Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 3° D. Lgs. n. 300/1973, 41 e 44 DPR n. 600/1973 e 2263, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come l'Ufficio avrebbe dovuto provare il trasferimento al socio del reddito accertato a carico della società, pur in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria; che l'intimata si è costituita con controricorso;
Ric. 2017 n. 30171 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 8 aprile 2019, Maria Luisa Bove ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA ,5?)ell-eG k.' .;NCELR L