Cassation appeal dismissed as litigation ended by taxpayer's payment of tax debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the company's objection. The taxpayer had previously suspended the proceedings and subsequently filed a statement proving the payment of all owed taxes, thereby extinguishing the lawsuit. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible because the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 6 d.l. n. 119/2018: An appeal is inadmissible if the litigation has been extinguished by the payment of the disputed sums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro FIGLINE AGRITURISMO SRL, in persona del legale FAi rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2188/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 14/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della s.r.l. Figline Agriturismo avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all'anno 2006;
Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 7 0 I n. 212/2000, 32 e 39 DPR n. 600/1973, 51 e 54 DPR n. 602/1973; che l'attività dell'Ufficio si sarebbe esplicata "a tavolino" e che la CTR avrebbe errato nel non distinguere le diverse ipotesi di attività d'indagine o, comunque, nel non aver verificato l'onere del contribuente di enunciazione in concreto delle sue ragioni e della loro rilevanza; che l'intimata ha resistito con controricorso; che, in data 8 aprile 2019, la società controricorrente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. Ric. 2017 n. 29794 sez.
MT - ud. 16-11-2021 -2- 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in data 4 novembre 2021, la s.r.l. Figline Agriturismo ha depositato memoria, contenente la prova del pagamento delle somme dovute per la definizione della lite
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA LJc'LJ&, CANCELLIERE ESPER